venerdì 5 febbraio 2016

Fusione ACEA ATO2 e ATO5, lettera ai Sindaci.

Coordinamento Acqua Pubblica Provincia di Frosinone
Coordinamento Romano Acqua Pubblica


Retuvasa condivide i propositi dei coordinamenti per l'acqua pubblica di Roma e Frosinone espressi nella lettera di seguito pubblicata. La stessa è stata inviata al sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, con preghiera di inoltro ai colleghi del Tavolo di Coordinamento dei Sindaci della Valle del Sacco, auspicando una presa di posizione comune in tal senso all'assemblea dei sindaci dell'ATO 2 che si terrà lunedì 8 febbraio 2016.


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Lettera ai Sindaci

Caro Sindaco,

il prossimo lunedì 8 febbraio si riunirà la conferenza dei sindaci dell'ATO 2: unica sede, al momento, nella quale le amministrazioni locali possono dire la propria sulla gestione del servizio idrico nei propri territori.
All'ordine del giorno ci saranno dei temi straordinariamente importanti, tra i quali l'approvazione della nuova Carta dei servizi e il pronunciamento sull'istanza di fusione, avanzata da ACEA ATO 2 S.p.A., per incorporare ACEA ATO 5 S.p.A., gestore della provincia di Frosinone, controllato per il 96% da ACEA S.p.A.
Su questi due punti le chiediamo di riflettere bene prima di esprimere il suo voto poiché dalle decisioni prese in quella sede sarà difficile tornare indietro.
La fusione tra ACEA ATO 2 e ACEA ATO 5 può sembrare una mera riorganizzazione societaria, ma è in realtà un primo passo per la conquista da parte di ACEA S.p.A. di tutto il centro-sud, progetto a più riprese indicato come un obiettivo prioritario dal management di ACEA.
Il fatto che l'acqua possa essere gestita da una grande multiutility monopolista non garantisce affatto quelle “economie di scala” tanto spesso citate ma garantirebbe senz'altro una drastica riduzione del potere di indirizzo e controllo delle scelte del gestore da parte degli enti locali, ai quali rimarrebbe peraltro in campo la responsabilità politica nei confronti dei propri cittadini.
Crediamo quindi che, prima delle valutazioni tecniche sulla gestione “targata” ACEA, ci sia un'elementare valutazione che attiene alla democrazia e al ruolo politico degli enti locali che, evidentemente, non può abdicare su un punto essenziale come l'acqua.
Alcuni elementi tecnici, però, vanno presi in considerazione.
ACEA S.p.A. è un'azienda quotata in borsa che, in quanto tale, ha come priorità gli interessi degli azionisti. I decenni di gestione ACEA S.p.A. hanno, di fatto, visto aumentare le tariffe, rallentare gli investimenti e diminuire l'attenzione all'utenza. Questo ha determinato nell'ATO 5, con il quale si propone la fusione, lamessa in mora del gestore ACEA ATO 5 S.p.A. per inadempienze contrattuali e l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.
Ma nella stessa ACEA ATO 2 diversi comuni lamentano da anni la lentezza degli investimenti e la qualità del servizio, dalla presenza di arsenico nell'acqua nei castelli romani, ai depuratori non a norma in diverse zone della provincia. Sull'argomento è stata condotta anche un'inchiesta, pubblicata dall'Espresso, che mette in luce anche il legame tra alcuni appalti di ACEA S.p.A. e alcune ditte toccate da inchieste della magistratura. Ultima multa in ordine di tempo la sanzione di 1,5 milioni di euro imposta dall'Antitrust ad ACEA ATO 2 per pratiche commerciali scorrette, che ricalca altri provvedimenti simili che più volte hanno colpito l'azienda.
Oltretutto una fusione nel Lazio in questo momento è quantomai inopportuna essendo in vigore la Legge 5/2014, che prevede la riorganizzazione del servizio idrico sulla base di nuovi Ambiti di Bacino Idrografici individuati sulla base delle caratteristiche idrografiche e strutturali del territorio, per la quale è statapresentata una legge di iniziativa consiliare (n°2 38) che deve essere discussa prossimamente dal consiglio regionale. Tale quadro è evidentemente in contrasto con l'ipotesi di una gestione unica per le provincie di Roma e Frosinone.
In votazione sarà posta anche la nuova carta dei servizi di ACEA ATO 2, che, di fatto, regolerà i rapporti tra utente e gestore nei prossimi anni, aldilà della volontà politica delle singole amministrazioni comunali. Nella bozza predisposta dalla Segreteria tecnica operativa (STO) permane un aspetto pienamente incontrasto con il diritto umano all'acqua sancito dall'ONU nel 2010, diritto che gli amministratori locali non possono ignorare. In un articolo si conferma infatti la possibilità di effettuare il distacco completo per morosità, lasciando all'azienda mano libera anche sui tempi di preavviso e prevedendo per l'utente moroso che, in ogni caso, potrà vedere riallacciata l'acqua solo dopo aver saldato tutto il debito pregresso, più una penale aggiuntiva. Peraltro nella procedura descritta in caso di distacco idrico per morosità permangono le stesse criticità alla base della multa dell'antitrust sopra citata, mettendo di fatto un'ipoteca su eventuali provvedimenti futuri.
E' quindi necessario che la carta venga emendata affinché sia garantito il flusso minimo vitale anche agli utenti morosi e per superare quelle “pratiche commerciali scorrette” già costate milioni di euro di multa agli utenti. In allegato delle proposte di modifica.
E' inoltre necessario soffermarsi sui meccanismi democratici della conferenza dei sindaci dell'ATO 2, nella quale il Comune di Roma ha un peso decisivo che, di fatto, si traduce in un potere di veto su qualsiasi decisione. Non è secondario che tale amministrazione sia al momento commissariata, pertanto delle decisioni “straordinarie” come una fusione societaria o il cambiamento di una carta dei servizi in vigore da oltre 10 anni, non possono essere prese da un'istituzione che ha compiti di gestione ordinaria.
Per tutti i motivi illustrati chiediamo ad ogni sindaco di esprimere voto contrario all'istanza di fusione e di approvare la carta dei servizi solo se questa conterrà la garanzia del flusso minimo vitale anche agli utenti morosi.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
4 febbraio 2016




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Proposta di modifica regolamento

L'Utente può chiedere prima della scadenza la rateizzazione di bollette relative a consumi superiori al proprio consumo medio, oppure aventi per oggetto conguagli, attraverso i canali attivati dal Gestore, secondo la relativa procedura pubblicizzata nel sito internet e nei punti di contatto con l’Utenza.
Proposta di Modifica E.4 RATEIZZAZIONE BOLLETTE

L'Utente può chiedere la rateizzazione di bollette attraverso i canali attivati dal Gestore, secondo la relativa procedura pubblicizzata nel sito internet e nei punti di contatto con l’Utenza, e comunque nel rispetto dellaCarta dei servizi regionale del Lazio che prevede il diritto alla rateizzazione, stabilendo un numero di rate minimo (pari almeno al numero di bollette pagate dall'ultimo conguaglio) e il dovere di adeguare il piano di rateizzazione su richiesta dell'utente, rispettando “l'obbligo di solidarietà”. Eventuali conguagli dovranno essere ripartiti su tante bollette successive per quante sono state le bollette emesse nel periodo di riferimento del conguaglio.

E.6 DISTACCO PER MOROSITÀ
Il distacco per morosità non ha mai luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi. Il distacco per morosità avviene previa attività di sollecito di pagamento condotta dal Gestore.
il Gestore si riserva la facoltà di adottare modalità e tempistiche di sollecito di pagamento e di preavviso di distacco differenziate in relazione alla regolarità nei pagamenti dimostrata dall’Utente durante il periodo di vigenza contrattuale, ferme restando le condizioni minime previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento
Il distacco per morosità non avviene per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato.
L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
In caso di fornitura già sospesa deve essere pagato, sia per il distacco che per il riallaccio, l'importo riportato nell'articolo E.10 "Addebiti vari e penali per l’utente". L'importo viene addebitato sulla prima fattura di consumo emessa dopo il riallaccio.
La riattivazione e/o riapertura avviene nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, comunque dopo che l’utente abbia dimostrato il pagamento di tutte le bollette scadute al momento del distacco.

Proposta di Modifica E.6 DISTACCO PER MOROSITÀ
Nel rispetto della risoluzione approvata dall'Onu il 28 Luglio 2010, che ha dichiarato l'accesso all'acqua potabile e all'igiene un diritto umano, quantificando nei 50 litri al giorno a persona stimati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il “flusso minimo vitale”, il gestore si riserva il diritto di procedere, in caso di morosità, alla riduzione del flusso idrico, fino a un minimo di 50 litri al giorno per persona residente collegata all'utenza morosa.
In ogni caso tale procedura non viene attivata per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, e in caso di abituale dimora presso l''utenza in questione di minori, anziani, malati, disabili e di categorie comunque svantaggiate o in caso di morosità incolpevole certificata dai servizi sociali del comune.
La riduzione di flusso per morosità non ha mai luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi. La riduzione di flusso per morosità avviene previa attività di sollecito di pagamento condotta dal Gestore.
Fermo restante il termine minimo di 20 giorni con i quali l'utente è preavvisato di tale riduzione di flusso, accompagnato dal duplicato della fattura non pagata” (DPCM 29 aprile 1999 - Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), il gestore dovrà informare il destinatario effettivo della misura del giorno esatto in cui questa avverrà”. Questo nel rispetto del Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), in particolare rispetto ai princìpi di «diligenza professionale» e alla tutela del «consumatore medio», in virtù dei quali Acea Ato2 è stata sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento nei confronti di Acea Ato 2 n°19618, confermato dal Tar del Lazio (886/2011) per aver adottata una pratica commerciale scorretta.
In caso di utenze condominiali il gestore, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 220/2012 (Modifiche delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) che prevede che “i creditori non possono agire nei  confronti degli  obbligati  in regola  con  i  pagamenti,  se  non  dopo  l'escussione degli  altri condomini”. Il gestore non potrà dunque intevenire sull'utenza condominiale, ma è tenuto a fare di tutto per recuperare da ciascun utente le fatture pregresse.
Per eventuali danni subiti dall'utente a seguito di riduzione di flusso si rimanda alla normativa vigente.
La riattivazione e/o riapertura avviene nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, comunque dopo che l’utente abbia dimostrato il pagamento di tutte le bollette scadute al momento del distacco o avviato un piano di rateizzazione delle stesse.

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