mercoledì 6 luglio 2016

Devono i cittadini frusinati pagare o meno la raccolta rifiuti visto che la differenziata è ferma al 15%?

Associazione Culturale Oltre l'Occidente


Devono i cittadini frusinati pagare o meno la raccolta rifiuti visto che la differenziata è ferma al 15%?
Se ne parla a Frosinone in largo Paleario 7, mercoledì 6 luglio h.18

La situazione sui rifiuti è disciplinata dall’art. 24 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Questa norma non è stata emendata con le modifiche approvate con la delibera di consiglio Comunale n. 31 del 29.04.2016, con la quale sono state apportate variazioni alla precedentedisciplina (approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 19.05.2014) soltanto riguardo all’art. 7 ed alle ipotesi di estendere l’imposizione tributaria anche agli alloggi privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura di servici pubblici a rete (acqua, gas, elettricità etc.). Quanto ad eventuali riduzioni del tributo in presenza di determinate carenze nell’erogazione del servizio, la norma in esame (art. 24) non introduce distinzioni tra raccolta ordinaria (cumulativa) e raccolta differenziata. In particolare il tributo è soggetto a riduzioni fino al 40% (tanto nella quota fissa che in quella variabile) per le utenze poste ad una distanza superiore a 1 Km dal più vicino punto di conferimento. Inoltre il tributo è dovuto per una misura non superiore al 20% della tariffa nei periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, determinati da motivi vari (interruzione del servizio per motivi sindacali, impedimenti attribuibili alla gestione ed alla organizzazione del servizio, etc.). Infine, per ciò che concerne eventuali riduzioni dovute ad un insufficiente raccolta differenziata rispetto ai livelli annunciati bisogna riconoscere le normative di settore (statali e regionali che regolano la materia).In generale si vedano alcune decisioni sia dei Giudici di Pace (Campania) che della Corte dei Conti: in presenza di situazioni determinanti specifici danni hanno sanzionato sia le amministrazioni che i singoli amministratori a rifondere i pregiudizi subiti in base alla regola generale dettata dall’art. 2043 del codice civile (responsabilità per fatto illecito).

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