lunedì 12 settembre 2016

Rifiutiamoci

Associazione culturale Oltre l'occidente 






Mercoledì 14 settembre alle ore 16 presso la Tenda in p.zza VI dicembre conferenza stampa sulla gestione dei rifiuti a Frosinone. 

I cittadini applicano l’articolo 24 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari, nel quale si specifica che “il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento”

Preso atto della insufficiente e mai progressiva raccolta differenziata rispetto ai livelli annunciati nel Capitolato Speciale d’appalto SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, NETTEZZA URBANA ED AFFINI, dove è riportato che la società che gestisce il servizio dal gennaio 2015 deve conformarsi nell’assicurare la raccolta dei rifiuti. In tal senso l’Ente corrisponde alla ditta vincitrice del bando oltre 26milioni di euro per svolgere anche la raccolta differenziata, generale e porta a porta; per l’edificazione di un’isola ecologica permanente; per raggiungere entro il terzo anno di gestione il 65% di raccolta differenziata attraverso un percorso che prevede l’ottenimento del 50% nel primo anno, il 60% nel secondo; 

Considerato in realtà che la ditta vincitrice dell’ultimo bando si occupa dei rifiuti della città sin dall’anno 2008, avendo, in deroga e per il principio di continuità, provveduto ugualmente ad occuparsi di rifiuti e che il 18% di differenziata del 2011, descritto nel capitolato d’appalto, è il frutto dunque dell’attività dell’attuale gestore, quello che entro tre anni, cioè entro il 2018 dovrà raggiungere il 65%; 

Visto che le performance di differenziata che la suddetta ditta ha realizzato in cui ha iniziato l’attività per il Comune, dati Istat, sono: nel 2009 la differenziata era al 15,3%, nel 2010 al 16,8%, nel 2011 al 17,8% e nel 2012 si ha una regressione al 17,3%;

Visto che il capitolato prevede delle sanzioni per il non raggiungimento di tali obbiettivi. In particolare la società dovrà rimborsare ogni anno, da un minimo di 20mila euro ad un massimo di 30mila euro per ogni punto percentuale di differenza fra il risultato raggiunto e l’obbiettivo indicato;

Visto l’Art. 14 dello Statuto Comunale Politiche sociali e sanitarie “Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa la tutela della persona. Concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute”.

Considerato che il territorio di Frosinone è fortemente inquinato, e che ci si dovrebbe impegnare maggiormente per una raccolta differenziata e per il riciclo, e che la combustione dei rifiuti non è di per sé contrapposta o alternativa, ma solo un eventuale anello finale della catena di smaltimento evitando i trattamenti a caldo ovvero incenerimento tal quale o a valle di separazione e produzione di CDR e conferimento diretto in discarica; 

Vista la incapacità rilevata negli anni di assumere iniziative finalizzate all'incremento della r.d. dei rifiuti nonostante vi fosse in tal senso l'obbligo sancito a carico dei comuni anche da svariate disposizioni legislative, sia di dare piena attuazione ai capitolati dei vari bandi per la raccolta rifiuti;

Considerato quindi l’ingiustificato costo a titolo di “tariffa smaltimento rifiuti” per il conferimento, presso gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, del materiale che avrebbe potuto essere destinato alla raccolta differenziata; 

Tenendo presente il Regolamento Anticorruzione che richiama una particolare attenzione nella scelta del contraente per l’affidamento di servizi in virtù del fatto che l’utilizzo dell'incenerimento può generare logiche speculative alternative agli obblighi di raccolta differenziata,


Video di Luciano Granieri


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