Nel luglio 2016, l’Osservatorio Peppino Impastato e
l’associazione culturale Oltre l’Occidente, hanno iniziato
l’ennesima battaglia contro la mala gestione dei servizi nella nostra città . Nel caso specifico l’attenzione si è concentrata sul capitolo
rifiuti.
Come qualcuno ricorderà, nel leggere
il capitolato speciale d’appalto, redatto
nel 2014 e replicato identico nel
2016 dal Comune di Frosinone, per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto di rifiuti urbani, rilevammo che molte prescrizioni non erano state rispettate dalla Sangalli società
vincitrice dell’appalto.
In particolare ponemmo l’attenzione sulle quote di raccolta differenziata fissate nell’accordo. Sangalli sottoscriveva
l’impegno a raggiungere un obbiettivo minimo del 50% entro il primo anno di
attività, 2016 , 60% per il 2017 e 65% per il 2018. Sempre nello stesso
capitolato si legge che il gestore, in caso di mancato raggiungimento dell’obbiettivo, si sarebbe impegnato a pagare una penale pari a 20mila euro per ogni punto
differenziale fra il risultato raggiunto e l’obbiettivo dichiarato.
Per dovere di cronaca, giova ricordare che ad
oggi Sangalli non è più titolare del mandato. A seguito di ricorso al Tar di Latina presentato
e vinto da Devizia, società
concorrente di Sangalli nell’acquisizione dell’appalto frusinate , la compagnia monzese
ha dovuto cedere il servizio, oggi svolto propria da Devizia. Ciò per il venir meno dei requisiti necessari a concorrere. Sangalli, in conseguenza di alcune sentenze a lei avverse passate in giudicato, non avrebbe
potuto rispondere al bando.
Ma ciò che interessa in questo frangente riguarda l’inadempienza
manifesta sugli obiettivi di differenziata dichiarati e non raggiunti nel 2016,
ma anche nei periodi precedenti relativi al primo appalto aggiudicato a
Sangalli. Come è noto (dati Legambient), la percentuale di differenziata
raggiunta nel capoluogo è al 18%, ben lontana dal 50% prefissato. Ciò avrebbe
dovuto comportare, intanto il pagamento da parte del gestore di una penale pari a
640mila euro, ma soprattutto la possibilità per i cittadini di avvalersi delle tutele , sancite
dall’art.24 de regolamento comunale per l’applicazione sulla tassa dei rifiuti.
Tale articolo prevede che in caso di comprovate inadempienze da parte del
gestore, nel svolgere correttamente il suo servizio, il cittadino deve un
tributo pari solo al 20% dell’intera tariffa.
Su queste basi, abbiamo presentato al Comune istanza di accesso agli
atti per verificare se i termini dell’attuale capitolato d’appalto fossero
identici a quelli del 2014, in modo da far valere quanto sancito dell’art. 24
del regolamento comunale. A tale richiesta l’ufficio gestione risorse dell’ente
rispondeva, affermando che il capitolato d’appalto non ha forza di legge, per
cui non è una difformità su questo
documento che sancisce il pagamento del 20% del tributo ma, l’eventuali
inosservanza dal d.lgs n. 152/2006. Cioè
la norma che regola la disciplina dei rifiuti a cui il Comune di Frosinone si attiene.
Siamo andati a leggere il dispositivo e abbiamo scoperto cose molto
interessanti. Nell’art 205 recante “misure per incrementare la raccolta
differenziata”,si stabilisce che i Comuni avrebbero dovuto raggiungere già nel
2006 il 35%, per poi passare al 45% entro il 2008, e posizionarsi al 65% nel
2012. Il mancato ottenimento di tali obbiettivi
avrebbe comportato una maggiorazione tariffaria del 20% a carico dei
cittadini. Come detto ancora nel 2016 la performance di
Frosinone era ben al di sotto di quanto stabilito dalla legge , per
non parlare dei risultati del tutto insufficienti ottenuti sin dal 2006.
Dunque se, come afferma il Comune, dobbiamo basarci sulla legge 152/2006, non solo sussistono le condizioni per corrispondere il 20% del tributo di quest’anno, ma si aggiungono motivate ragioni per
richiedere i rimborsi sui tributi pagati negli anni precedenti. Inoltre, a seguito del mancato adempimento della
direttiva 152/2006, è possibile portare in giudizio innanzi alla Corte dei Conti sindaci e amministratori che nell’esercizio
delle loro funzioni non hanno vigilato sul corretto svolgimento del servizio di
raccolta differenziata.
Nella sentenza n.83 del maggio 2013, la sezione Liguria
della Corte dei Conti condanna i sindaci
e gli assessori all’ambiente del Comune
di Recco, succedutisi fra gli anni 2006-2010, al risarcimento di 1.171.000 euro a favore del Comune e di
81.771 euro a favore dello Stato. Ciò proprio a causa del mancato rispetto del d.lgs
152/2006. In particolare nella sentenza si legge: “Il mancato
rispetto delle suddette disposizioni da parte dell’appaltatore (Nel caso
specifico la società A.M.I.U spa ndr) del servizio, con realizzazione della raccolta
differenziata in misure significativamente inferiori a quelle previste dalla
legge e la mancata assunzione da parte degli amministratori di idonei e
specifici provvedimenti volti a ricondurre la gestione nell’ambito delle
previsioni di legge, ha arrecato al Comune di Recco, secondo la stessa Procura,
un danno patrimoniale pari ai maggiori costi sostenuti per il conferimento in
discarica di materiale che avrebbe dovuto essere oggetto di raccolta
differenziata. Detti oneri sono stati, in particolare sostenuti a titolo di
“tariffa smaltimento rifiuti”, tributo speciale ex art. 3, comma 24 della legge
n. 545/1995, addizionale del 20% al tributo speciale prevista dall’art. 205,
comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006 (la legge a cui rimanda il Comune di
Frosinoine ndr) , introdotta con l’art. 5 della L.R. n. 23/2007, onere ex art.
40 L.R. n. 18/1999 e dal 1 luglio 2009 onere di pretrattamento dei rifiuti da
introdurre in discarica”.
Dunque
la legittimità delle nostre richieste è stata
corroborata ancora di più proprio dall’indicazione del Comune di Frosinone. Il settore finanze, nel rispondere alla nostra istanza, ha tirato in
ballo una norma , che anziché migliorare,
peggiora la posizione dell’ente nei
riguardi dei cittadini, portando addirittura ad un coinvolgimento delle giunte
precedenti. Invitiamo quindi tutti i frusinati, non solo a non pagare il
tributo per intero, ma a chiedere il rimborso per gli anni passati, periodi
in cui il mancato adempimento del servizio da parte del gestore è continuato
senza alcun controllo di sindaci e assessori. La battaglia non finisce qui. Vi
terremo informati sui prossimi sviluppi.
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