sabato 14 ottobre 2017

UNA RISPOSTA A SUA ECCELLENZA LAURA BOLDRINI

Felice Besostri


Premetto che non voglio nemmeno adombrare che la Presidente della Camera, Laura Boldrini, non abbia agito in buona fede: sarebbe troppo inquietante pensare il contrario di una delle quattro cariche di garanzia costituzionale: le Presidenze delle due Camere, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale.

Resta il fatto che, venuta meno la prassi di nominare alla Presidenza di una Camera parlamentari di lungo corso, con pratica di presidenza come vice, ovvero di esponenti dell’opposizione, la Presidente non può che prendere per oro colato i suggerimenti degli uffici per i quali la prassi è Vangelo, fosse Talmud sarebbe invece dialettica,  tuttavia ci sono  momenti in cui in relazione alla sensibilità politica, istituzionale e soprattutto costituzionale della materia occorre  verificare fino in fondo la prassi. Si racconta come aneddoto che quando a Fanfani gli dissero che nella prassi regolamentare non c’erano precedenti, nel senso da lui auspicato, rispose “ Se non c’è un precedente lo si crea!”. In effetti l’unico precedente che giustifica la Presidente è quello da Lei stesso creato ammettendo tre voti di  fiducia sull’Italicum nel 2015.


Tutti gli altri precedenti della Camera non riguardano leggi elettorali nel loro complesso. Trattandosi di un articolo della Costituzione, non modificato, come l’art. 72 Cost., poiché siamo ancora, grazie al risultato referendario del 4 dicembre, un sistema bicamerale paritario o perfetto, poteva richiamare il precedente  del Senato nella domenica delle Palme, 8 marzo 1953. I suoi uffici non l’hanno fatto, credo, per tre ragioni la prima che ogni Camera è gelosa della propria prassi, la seconda per non evocare l’unico precedente a Costituzione invariata perché collegato ad una legge conosciuta come “legge Truffa”, la terza e più importante, perché il Presidente, della Seduta, Giuseppe Paratore fece mettere a verbale, fatto inusitato, “Quindi questo non rappresenta un precedente.”

Quel precedente non andava evocato soprattutto  perché  Paratore, non avendo gradito l’imposizione del Presidente del Consiglio De Gasperi, non Gentiloni, si dimise il 24 marzo  successivo, 16 giorni dopo, ma era un uomo di 77 anni e non agli esordi di una carriera politica. 

L’argomento che l’art. 116 c. 4 non esclude le leggi elettorali prova troppo, cioè nulla perché non esclude nemmeno le leggi in materia costituzionale. Cosa dobbiamo aspettarci in futuro grazie a questa prassi regolamentare? Che un Parlamento eletto con una legge incostituzionale ci propini una sua Costituzione approvata a colpi di voti di fiducia? Infine invece che la Iotti del 1990 i suoi uffici avrebbero dovuto darle copia del Lodo Iotti del 1980, in cui quando si chiede la fiducia la procedura da normale diventa speciale.

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