martedì 29 maggio 2018

Il tema della disciplina giuridica dei partiti politici -legge elettorale- sovranità popolare

Mario Zorzetto



Il tema della disciplina giuridica dei partiti politici venne affrontata dai Costituenti, già nella I sottocommissione, dove, il 20 novembre 1946, fu approvato un ordine del giorno proposto da Dossetti che faceva riferimento alla necessità di affermare il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici.

Costantino Mortati, nella seduta dell’Assemblea del 22 maggio 1947, propose, con il collega Ruggiero, un emendamento, poi respinto, che diceva: « Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale» (La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Camera dei deputati, III, Roma, 1970, p. 4159).


In quella stessa seduta Moro, intervenendo a favore dell’emendamento Mortati, sostenne la proposta di costituzionalizzare il vincolo democratico interno, sulla base della considerazione che «se non vi è una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere indirizzo democratico nell’ambito della vita politica del Paese» (La Costituzione, cit., p. 4164). I Costituenti in conclusione erano d’accordo nel riconoscere il ruolo fondamentale dei partiti ma divisi sul fatto di sottoporli a regole e verifiche sulla loro vita interna dando così  legalità ai partiti “di forma padronale o oligarchica” e ad una concezione «privatistica» e «leaderista» del partito, sotto la guida di un segretario o capo politico e di una ristretta cerchia di “amici del capo”  che determinano   l’indirizzo politico del partito e la selezione degli iscritti .

Mentre centralità del Parlamento e sovranità della legge da esso approvata  si fondano sulla  piena attuazione del metodo democratico in Parlamento ai sensi art.67 Cost., i partiti disconoscono nella loro organizzazione gran parte del metodo stesso. E’ un paradosso che la proposta di legge del Coordinamento per la democrazia costituzionale vuole correggere declinando per i partiti  le regole  di appropriatezza  dell’organizzazione interna di  partito a  tale metodo

A convalidare la correttezza delle tesi di Dossetti, Mortati e Moro è stata la storia “politica” della Repubblica.   Infatti  le scelte delle elites di partito ebbero un peso determinante, in senso negativo, per la  nascita delle partitocrazie  dirette dai  leaders.  In esse viene annullata  la selezione democratica dal basso  dell’iscritto e sostituito tale  metodo con l’invito  diretto all’iscritto  a prestare loro il servizio  politico offerto.  Quindi, accantonato il consenso elettorale,  le elites hanno potuto darsi e  continuano a darsi la  sovranità di indicare la loro autogenerazione con liste bloccate di candidati nell’ordine elencato dalle stesse eliminando anche le pluri-preferenze godute dagli elettori e dalle elettrici della 1° repubblica.

A rendere evidenti  gli errori politici delle scelte di  quelle  elites di partito sono venuti gli innumerevoli casi di connivenza politica tra l’organizzazione politica e l’organizzazione economica della società,  l’apertura ai conflitti di interesse e a volte ai circuiti del malaffare: si rammenti il dilagare della corruzione nelle istituzioni, le tangentopoli di Craxi e compagni di merenda (giustificata  in Parlamento  con “così fan tutti”),  fermate temporaneamente da un plebeo di nome Antonio di Pietro ….e i discendenti politici del craxismo, Berlusconi e Dell’Utri fondatori  di macchine (forza italia, pdl, forza italia..)  di occupazione dei posti di potere. 

Anche se  il decaduto e scaduto  direttore di Repubblica, E. Scalfari, afferma che “è sempre stato così”… non dobbiamo né credergli né dargli ragione che la situazione è immutabile: l’imperatore romano aveva diritto di vita e di morte anche sui “ cives” e sui “senatores” e si credeva   di origine divina……ma la storia insegna che gli imperatori  vivevano poco e spesso finivano  morti ammazzati da cospiratori non divini e di stirpe plebea … se poi pensiamo ai Marat e Robespierre ne traiamo conforto. 

La storia insegna, contrariamente a quanto afferma Scalfari,  che democrazia è lotta contro le oligarchie politiche e le caste istituzionali nel nome della sovranità della legge rappresentativa del consenso popolare.
Il consenso popolare può legiferare quando è espresso ai sensi art.71 Cost. e la vita parlamentare repubblicana,  da cui dobbiamo trarre esempio,  insegna da sempre che il voto di un parlamentare pesa quanto il voto di un altro …anche se il votante ha ricevuto la carica di ministro, di presidente della repubblica o il premio Nobel.etc.
Nessuno vota sempre bene e tutti a turno sbagliano….. anche Napolitano quando ha votato la riforma costituzionale e, lo  vedremo presto,  a favore del rosatellum.

 La lacuna di democraticità interna ai partiti ha ricadute negative sul livello di democraticità generale della società con fenomeni di allontanamento degli elettori dalla partecipazione politica (calo vistoso di partecipazione negli eventi elettorali spesso accompagnato dal calo delle iscrizioni al partito), costruisce negli elettori  barriere psicologiche di ripudio a priori della politica e  favorisce la nascita dell’interesse per i  movimenti “populisti” di protesta (nazionale e internazionale, spesso accompagnato da eccessi di sovranismo e da  posizioni xenofobe) .

Nella politica interna la mancanza o i limiti di metodo democratico nei partiti produce  un  rischio di danno democratico per le istituzioni. Questi limiti, che si accompagnano con deficit di responsabilità politica,  diventano evidenti e clamorosi    nella legiferazione in materia elettorale quando i partiti, strutturati nella diseducazione e non rispetto del metodo democratico costituzionale, vengono in conflitto concependo le Assemblee parlamentari come posti di occupazione del potere e non come Assemblee dove esercitare il servizio nell’interesse della collettività e per il bene comune, cioè come rappresentanti della Nazione, art. 67, senza vincolo di mandato.

Essi operano invece nell’interesse prioritario del partito con cadute vistose di costituzionalità  (il “porcellum”  e “l’italicum”, incostituzionali (sentenza Corte Cost.1/2014 e 35/2017) e ancora lo stesso “rosatellum”), e del suo gruppo dirigente, anche a costo di convenire a rapporti, patti o contratti al limite della costituzionalità o incostituzionali e fonte di rischio del bilancio dello Stato.

Le istituzioni sono da anni sotto attacco eversivo di queste oligarchie incapaci di cambiamenti costituzionalmente corretti.

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