Salve,
un applauso per la Cassazione , che oggi... SENTENZA CASSAZIONE
ha diffidato il Servizio Idrico Laziale, ad emettere cartelle esattoriali senza titolo,
condannandolo inoltre alle spese di giudizio …;-)
EVVVAIIIIIIIIIII
Un abbraccio a tutti da Otello
La trasparenza non è sempre di casa nei rapporti tra Equitalia ed i cittadini, tant’è che la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza pubblicata oggi 4 luglio 2011 dalla terza sezione civile precisando i comportamenti che devono tenere le società di riscossione.
Per quanto riguarda la necessità di chiarezza, secondo i giudici di piazza Cavour, il rapporto fornitore-utente è di tipo privatistico e le tariffe che il gestore del servizio idrico incassa dal consumatore costituiscono corrispettivi di diritto privato. La Corte, infatti, esclude sul punto che si possa configurare la possibilità di un uso da parte della società che riempie i rubinetti nelle case del Basso Lazio, società per azioni a partecipazione pubblica, a sostenere di avere facoltà di riscossione coattiva del credito da tariffa mediante il ruolo affidato al concessionario Equitalia Gerit. La fattura della bolletta dell’acqua di chi gestisce il servizio non è titolo esecutivo. La controversia risiede nelle modifiche introdotte dalla legge 286/06 che ha convertito il dl 262/06 (la norma ritoccata è quella di cui al D.lgs 03.04.2006, n. 152, art. 156 che riportiamo :“1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate ).
Con quell’intervento il legislatore ha voluto soltanto precisare chi sono i soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha affatto dato il via libera alla possibilità di riscossione mediante ruolo con un sistema del tutto autonomo rispetto a quello normale, adottato per entrate di diritto privato degli enti pubblici. L’interpretazione opposta porterebbe a conseguenze paradossali nei rapporti di diritto privato: mentre gli enti pubblici dovrebbero munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l’entrata a ruolo e riscuoterla, il gestore di servizio idrico integrato potrebbe procedere facendone tranquillamente a meno. Con l’importante decisione che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta la Cassazione ha diffidato la società laziale ad emettere cartelle esattoriali senza titolo pedissequamente condannandola alle spese di giudizio.
Per quanto riguarda la necessità di chiarezza, secondo i giudici di piazza Cavour, il rapporto fornitore-utente è di tipo privatistico e le tariffe che il gestore del servizio idrico incassa dal consumatore costituiscono corrispettivi di diritto privato. La Corte, infatti, esclude sul punto che si possa configurare la possibilità di un uso da parte della società che riempie i rubinetti nelle case del Basso Lazio, società per azioni a partecipazione pubblica, a sostenere di avere facoltà di riscossione coattiva del credito da tariffa mediante il ruolo affidato al concessionario Equitalia Gerit. La fattura della bolletta dell’acqua di chi gestisce il servizio non è titolo esecutivo. La controversia risiede nelle modifiche introdotte dalla legge 286/06 che ha convertito il dl 262/06 (la norma ritoccata è quella di cui al D.lgs 03.04.2006, n. 152, art. 156 che riportiamo :“1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate ).
Con quell’intervento il legislatore ha voluto soltanto precisare chi sono i soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha affatto dato il via libera alla possibilità di riscossione mediante ruolo con un sistema del tutto autonomo rispetto a quello normale, adottato per entrate di diritto privato degli enti pubblici. L’interpretazione opposta porterebbe a conseguenze paradossali nei rapporti di diritto privato: mentre gli enti pubblici dovrebbero munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l’entrata a ruolo e riscuoterla, il gestore di servizio idrico integrato potrebbe procedere facendone tranquillamente a meno. Con l’importante decisione che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta la Cassazione ha diffidato la società laziale ad emettere cartelle esattoriali senza titolo pedissequamente condannandola alle spese di giudizio.
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