mercoledì 14 ottobre 2015

Piglio. Colpo di mano del primo cittadino Mario Felli: vieta all'Acea di distaccare i contatori idrici e di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile su tutto il territorio

Silvana Adragna


Il sindaco di Piglio Mario Felli vieta formalmente alla società ACEA S.p.a., nella sua qualità di  gestore del servizio idrico dell’ATO 5 della Provincia di Frosinone, di procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici e alla sospensione di acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune ai nuclei familiari ivi insediati. L'ordinanza ha immediatamente ricevuto il plauso di molti cittadini di Piglio e dello stesso Thomas Rinaldo Mortari, assessore all'Ambiente. Ecco, di seguito, il testo integrale dell’ordinanza del primo cittadino:

IL SINDACO

Premesso che la Soc. ACEA Spa è il gestore delle risorse idriche dell’ATO 5 (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Frosinone, e in tale veste giuridica ha come principale obiettivo quello di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione della risorsa acqua;
Che tra i suoi scopi riveste carattere fondamentale quello di garantire ai cittadini dei Comuni da essa gestiti, tra i quali il Comune di Piglio, l’erogazione dell’acqua potabile ed un servizio adeguato ad un moderno paese europeo, con la costante attenzione alla salvaguardia dell’ambiente;
Rilevato che pervengono quotidianamente al sottoscritto segnalazione da parte dei cittadini utenti, residenti in questo Comune, i quali lamentano la grave ed autoritaria azione, posta in essere dal gestore e da società da esso incaricate, di minacce telefoniche e via posta, relative al distacco dei contatori idrici e alla sospensione dell’erogazione di acqua potabile;
Considerato che l’acqua potabile è un bene pubblico comune, di prima necessità, che non può, per alcun motivo, esserne vietato ed impedito l’uso da parte delle persone per il consumo umano;
Che avere accesso all’acqua potabile è un diritto fondamentale che non essere negato da “nessuno”.
Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente, intervenire autoritariamente, disponendo il divieto assoluto al soggetto gestore del servizio idrico di provvedere al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell’erogazione di acqua potabile sul territorio di questo Comune, fino a nuova disposizione;
Considerato che, ai fini della salvaguardia della pubblica igiene e della tutela della pubblica salute, si rende necessario provvedere alla immediata eliminazione di detti inconvenienti, scongiurando l’eventuale, possibile insorgenza di problematiche di natura igienico-sanitaria;
Tenuto conto che la privazione del servizio idrico, renderebbe la stessa abitazione non conforme ai requisiti minimi igienico-sanitari per considerare la stessa abitabile, inficiando anche la dichiarazione di idoneità della stessa;
Rilevato inoltre che,  nel 2006, in occasione del IV Forum Mondiale dell’Acqua pubblica si è affermato il riconoscimento dell’accesso all’acqua come un diritto fondamentale di ciascun essere umano, stabilendo il livello minimo di 40 litri al giorno come diritto non commerciabile;
Che il 28.07.2010 l’ONU ha dichiarato il diritto all’acqua come “un diritto umano universale e fondamentale”;
Considerato che oggi – comunemente – si ritiene di poter fissare in litri 50 pro-capite il quantitativo minimo da assicurare obbligatoriamente ad ogni essere umano;
Dato atto che l’art. 2 della Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidariteà plitica, economica e sociale;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in esecuzione del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
Visto, altresì, l’art. 54 del T.U.E.L. medesimo per effetto del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti, anche con tingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E’ fatto divieto alla Soc. ACEA S.p.a., nella sua qualità di  gestore del servizio idrico dell’ATO 5 della Provincia di Frosinone, di procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici e alla sospensione di acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune ai nuclei familiari, ivi insediati.

DISPONE

Che i competenti Uffici Comunali provvedano alla massima pubblicizzazione del presente provvedimento, alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune ed alla trasmissione alla Prefettura di Frosinone.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

MANDA

Al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri, copia della presente per l’esecuzione.


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