sabato 17 ottobre 2015

L'assessore al bilancio di Frosinone risponde alle nostre 10 domande

 Luciano Granieri, per conto del blog Aut.


Ringraziamo l’assessore Mastrangeli per aver risposto, attraverso il sito L'inchiestaquotidiano.it , alle nostre 10 DOMANDE inerenti la delibera di GIUNTA 195 del 30 aprile 2015 con oggetto: “Riaccertamento straordinario  dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7, del D. Lgs. 118/2011 e primo accantonamento al fondo Crediti di Dubbia esigibilità”. 

A dire il vero che un assessore  risponda a domande e chiarisca dubbi ai cittadini in merito alle attività amministrative dovrebbe essere doveroso. Ma siccome la necessità di assolvere a questo compito non è  molto radicata presso altri amministratori riteniamo il nostro ringraziamento opportuno. Vorremmo ribadire, che tale sollecitazione nei riguardi della Giunta dovrebbe arrivare dai consiglieri d'opposizione. Ma considerata la latitanza degli oppositori, ci assumiamo noi il compito di chiedere chiarimenti. 

In relazione al merito delle risposte ricevute, dal momento che la materia non è delle più agevoli, ne  stiamo valutando la loro appropriatezza. Ad una prima analisi, non viene chiarito il dubbio  se  l’accertamento  dei residui attivi e passivi  nel 2013  sia stato effettuato cosi come dichiarato dal sindaco Ottaviani . Pur tuttavia è necessario e doveroso rispondere a nostra volta ad una precisa questione  che l’assessore ci pone in risposta alla domanda n.10 nella parte relativa alle modalità di scioglimento del consiglio comunale L'assessore chi chiede:

 "In merito, infine, allo “scioglimento” del Consiglio Comunale, non può che invitarsi gli estensori delle domande a leggere la normativa con la dovuta perizia riscontrando come dal mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi discendano le sole conseguenze previste dall’art. 141, comma 2, primo periodo del TUEL dove non si parla minimamente di scioglimento del Consiglio Comunale, ma al contrario per quei Comuni che non l’avessero effettuato vi sarà solo la presenza di un commissario ad acta nominato dal Ministero dell’Interno che dovrà adempiere. Non solo le disposizioni legislative non si prestano a soluzioni additive, così come formulate nella domanda, ma prestano anche il fianco ad una logica aberrante che sarebbe insita nei contenuti della domanda da parte degli estensori.  La richiesta che viene formalizzata è, pertanto, la seguente: Spieghi l’estensore della domanda come sia possibile giuridicamente che un atto di competenza della Giunta Comunale possa portare in caso di inadempimento allo scioglimento del Consiglio Comunale il quale non approva ma riceve esclusivamente comunicazione di quanto effettuato dall’organo esecutivo? "

Per spiegare quanto ci viene richiesto è necessario rifarsi in primis all’art.3 comma 8 del D.Lsg. 118/2011 il quale spiega come  nel caso   di mancata deliberazione da parte della giunta (SI PARLA QUINDI  DI UN ATTO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA  ) in relazione al riaccertamento dei residui al 1°Gennaio 2015 si applica la procedura di cui alla norma che l'assessore  ci invita a leggere con la dovuta perizia. Seguendo il suo consiglio ci siamo resi conto che l’art.141 comma 2 primo periodo del  TUEL, prevede lo scioglimento del consiglio Comunale. Per maggiore chiarezza riportiamo i due articoli di legge:

l’art.3 comma 8 del D.Lsg. 118/2011
  L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7  (adeguamento dei residui attivi e passivi ndr) è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c);del comma 1, (quando non sia approvato nei termini il bilancio ndr ) trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.


E' fuori di ogni dubbio che la  delibera  di giunta 195 del 30 aprile 2015 indichi   come  il riaccertamento dei residui attivi e passivi sia  stato parziale. Cioè  effettuato solo per il settore lavori pubblici e non per gli altri settori ricorre quindi il caso di infrazione descritto nell'art. 3 comma 8 del D.Lgs 118/2011 che potrebbe portare allo scioglimento del consiglio.

Di seguito riportiamo le risposte dell'assessore rilasciate ad Alessandro Redirossi de l'inchiestaquotidiano.it.



FROSINONE - Un documento per rispondere nero su bianco alle domande che arrivano da una lettera rivolta ai consiglieri comunali dalla Rete Politica Frosinone, composta da Oltre l'Occidente, Blog Aut, Confederazione Cobas Frosinone, Comitato di Loitta Frosinone, Giovani Socialisti, Osservatorio Peppino Impastato Frosinone. È la strada scelta dall’assessore al Bilancio Riccardo Mastrangeli, che in cinque pagine ha tentato di dare una risposta ai dubbi sollevati sul Bilancio di previsione 2015 e sugli atti collegati, finiti sotto attacco in estate anche attraverso un dossier anonimo. Domande che saranno oggetto di un dibattito pubblico organizzato da Rete Politica oggi alle 17 presso i locali di Largo Paleario 7 nel capoluogo. 
Dall'assessore riceviamo e pubblichiamo (in neretto le domande in corsivo le risposte)
"Ringrazio per le domande poste.Mi auguro che le risposte siano sufficientemente chiare, non avendo voluto approfittare dello spazio per non appesantire il dialogo su una materia che è oggettivamente complessa.Cordialità.Riccardo Mastrangeli. Assessore al Bilancio e Finanze della Città di Frosinone.
1 - L’importo di 2.822.122,58 indicato nella delibera 195 del 30 aprile 2015,  risultante  dai  residui dei lavori pubblici, può costituire un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO così come definito dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014?
In merito alle caratteristiche del FPV esso rappresenta una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcuni funzioni nell'ambito della nuova contabilità armonizzata, ossia:
a) garantisce la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
b) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti diFINANZIAMENTO e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
c) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;
d) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
e) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione deiFINANZIAMENTI e l'effettivo impiego di tali risorse;
f) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascun unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).
Nei lavori pubblici in generale rispondere a una specifica indicazione del principio della contabilità armonizzata, a mente della quale "a copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di un obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento".
Al momento dell'attivazione, infatti, l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantisce l'accantonamento delle risorse necessarie per la "copertura" degli stati di avanzamento lavori che diventeranno esigibili successivamente, rispettando altresì quanto disposto dal nuovo articolo 200 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014), secondo cui "per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più eserciziFINANZIARI, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento , anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche".
In merito ai contenuti del FPV di parte capitale, qui di seguito la risposta fornita alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, circa il mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte delle strutture tecniche.
“… il riaccertamento dei residui attivi e passivi del Settore Lavori Pubblici avrebbe dovuto seguire i crono programmi delle singole opere pubbliche ed in particolare per quelle che sono finanziate dalla Regione Lazio sulla base dei progetti esecutivi. In merito a tale situazione non può non rilevarsi, anche a fronte delle missive inviate dal Settore Gestione Risorse al Settore Lavori Pubblici, circa la necessità di avviare specifico contenzioso con la Regione Lazio a fronte delle consistenti partite creditorie (oltre 12/15 Milioni di Euro, di cui circa 6 Milioni corrisposte quale anticipazioni da parte del Comune di Frosinone) tali da rendere assolutamente inattendibili eventuali crono programmi costruiti all’epoca delle singole opere pubbliche. A tal riguardo il Dirigente, in attesa di una puntuale ricognizione dei crediti vantati in accordo con l’Avvocatura Comunale, ha previsto esclusivamente nell’anno 2015 le relative entrate confidando, a seguito di tale ricognizione, sugli incassi che saranno ottenuti a fronte di decreti ingiuntivi che dovrebbero essere attivati nell’anno. A tale posta oggetto di contenzioso, la quale rappresenta circa il 30% della massa dei residui attivi, si aggiunge quella relativa ai mutui contratti con la CDP che ha visto il Settore Lavori Pubblici procedere ad una riclassificazione  di una molteplicità di opere pubbliche che dovranno essere riclassificate obbligatoriamente nell’anno 2015. Anche in questo caso, sulla base della stima dell’utilizzo di tali mutui il Dirigente ha previsto il completamento dell’opera pubblica nell’anno 2015. Le altre opere pubbliche che restano in sospeso, anche se consistenti in termini di residui attivi e passivi, sono estremamente datate (dal 1991 in poi) e dovrebbero essere chiuse stralciando sia i residui attivi e passivi. Tali operazioni sollecitate in diverse occasioni dal Settore Gestione Risorse richiedono la necessaria ricostruzione di una molteplicità di opere pubbliche che avrebbero dovuto essere concluse da tempo con una determina di chiusura essendo le citate opere completate”.
Precisato un tanto, è possibile rispondere alla prima domanda. La procedura prevista negli allegati obbligatori determinano in via automatica, attraverso modelli forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegati 5/1 e 5/2) la determinazione del FPV. In quanto tale lo stesso si presenta conforme alle disposizioni di cui al d.lgs.118/2011, così come modificato e integrato da D.Lgs.126/14. 
2 - In base al D.Lgs. 118/2011 e  al D.Lgs. 126/2014 si ottiene un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO quando il riaccertamento dei residui attivi e passivi genera la reiscrizione  in più eserciziFINANZIARI dei residui 2014 e precedenti. In  quegli esercizi cioè a cui corrisponde  l’effettivo periodo di  riscossione del credito o pagamento del debito che i residui determinano . Come mai  l’intera somma di 2.822.122,58  anziché essere riaccertata e divisa per gli esercizi  di competenza  è imputata interamente nel bilancio del 2015?
La risposta al presente quesito è contenuta già nella risposta precedente a cui si rinvia per la lettura. 
3 - Sono consapevoli il Sindaco, la giunta, il consiglio,  i dirigenti e i revisori che la somma di  2.822.122,58 collocata nel solo esercizio 2015 da luogo ad un’anticipazione di impieghi, in attesa dell’effettiva scadenza del titolo giuridico, tali da alterare gli equilibriFINANZIARI del 2015 ed il piano di riequilibrio a cui l’Ente ha avuto accesso nel 2013, con  la conseguente  immediata interruzione   della suddetta procedura (ex art.243 bis D.Lgs 267/2000) per essere venuto meno il principio di veridicità del bilancio?
Tale posta è stata accantonata nel FPV e non resa disponibile fino a quanto non vi sarà adempimento da parte dei Dirigenti al corretto riaccertamento dei residui attivi e passivi in conto capitale. Nella relazione del Dirigente del Settore Finanze e in quello dei revisori dei conti, risulta chiaro i rilievi effettuati in merito a tale posta contabile, sui citati rilievi si rinvia alla documentazione di riferimento.
4 - Nella deliberazione GC 195 si legge che l’importo  di 2.822.122,58 deriva dalla differenza fra un ammontare di residui attivi pari a 70.963.674,59 e un ammontare di residui passivi pari a 68.071.625, 01 si tratta dunque di un attivo di bilancio. Nei  documenti 5/1 e 5/2 allegati alla delibera le voci si invertono, per cui i residui attivi ammontano a 68.071.625,01 e i passivi a 70.963.674,59, per cui la differenza di 2.822.122,58  è una voce  passiva. La somma di 2.822.122,58  derivante dall’accertamento dei residui dei lavori pubblici   costituisce  un attivo o un passivo?
Trattasi di un errore materiale, opportunamente corretto dalla Giunta Comunale e comunicato al Consiglio Comunale. Nella parte narrativa si spiegano le motivazioni alla condizione della citata inversione.
5 - Nel documento A allegato alla delibere 195 del 30 aprile 2015 la giunta Ottaviani, nella valutazione delle entrate inerenti al periodo 2010-2014, ha definito un importo  complessivo di crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09.  Come mai nell’allegato non vengono qualificate tali voci e illustrate le ragioni per cui i crediti presentano caratteristiche di dubbia esigibilità?
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ha sostituito il Fondo Svalutazione Crediti riconvertendolo secondo i nuovi principi contabili che rendono indisponibili le somme per spese correnti secondo le percentuali matematiche del rapporto tra incassi in conto residui e consistenza dei residui attivi, suddivisi per i diversi titoli di bilancio. In merito alla possibilità di stralciare dai singoli titoli i crediti di cui si ritiene di incassare, tale situazione è identica a quella che era prevista per la costituzione del Fondo Svalutazione Crediti, la quale prevede che al fine di stralciare le poste nei residui sia necessaria una certificazione da parte del dirigente nella quale si indicano sotto la sua completa responsabilità che tali incassi siano certi. Pertanto, a differenza della prima operazione che è meramente disposta secondo i principi contabili della competenza finanziaria potenziata, la seconda rappresenta un’eccezione da giustificare in modo puntuale con certezza matematica dei relativi incassi. A tal fine nessun dirigente si è assunto tale responsabilità a fronte di una certezza matematica che non era possibile individuare. 
6 - Nel 2013 Ottaviani ha avuto accesso alla procedura di riequilibrio finanziario del bilancio ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000. Per ottenere l’inserimento in questa particolare processo, il sindaco sostenne di aver provveduto alla determinazione dei residui attivi e passivi e alla determinazione degli importi che sarebbero stati riscossi. Come è possibile che dopo solo due anni dall’avvenuto accertamento si  sia determinato un fondo crediti di dubbia esigibilità cosi elevato? (27.720.720,09)
In merito agli incassi in conto residui e sulla consistenza degli stessi non vi è alcun intervento della politica, trattandosi di poste contabili relative ad accertamenti, contenziosi, ruoli emessi e/o liste di carico, dove la diminuzione delle stesse si può riferire esclusivamente a poste fittizie inserite nei bilanci senza titoli giuridici sottostanti o a supporto. In merito alla eliminazione effettuata di alcune poste dell’attivo su accertamenti privi del contenuto giuridico, il Dirigente del Settore Finanze sta fornendo dettagli alla Sezione regionale di controllo., in quanto l’inesigibilità del credito, ovvero un eventuale accertamento di entrata fittizia fa maturare la responsabilità erariale al momento della sua dichiarazione di inesigibilità. A seguito del citato controllo puntuale richiesto dalla Sezione di controllo si avranno successivamente le relative conclusioni. A solo titolo di esempio di un potenziale danno erariale che sarà certificato, essendo stato rilevato nell’anno 2014, da parte del Dirigente del Settore Urbanistica, l’inconsistenza di oneri concessori pari a complessivi 3 MEuro, inseriti negli anni 2010 e 2011. Trattasi di importi mai incassati dove, tuttavia, circa il 75% (importo oggetto di puntuale verifica, del cui importo finale sarà data puntuale informativa) era stato destinato alle spese correnti regolarmente pagate (anzi alle quali si aggiungono gli importi dei debiti fuori bilancio certificati nel piano di riequilibrio). In questo caso non può non evidenziarsi una duplice illegittimità commessa, la prima, anche se all’epoca ammessa dalla legge, era quella di finanziare spese correnti non ripetitive con entrate in conto capitale, la seconda che sono state effettuate spese ripetitive in assenza dei relativi incassi. Sul punto si precisa che una volta dichiarata l’insussistenza del credito, decorrono i termini per i potenziali danni erariali eventualmente procurati all’ente. In altri termini se ciò non fosse avvenuto, il Comune avrebbe potuto rientrare già a partire dall’anno 2016 dal piano di riequilibrio, avendo con tali risorse assorbito completamente il disavanzo accumulato e pagato i debiti fuori bilancio. Tale operazione ha, pertanto, creato tale ultimo ulteriore danno per i cittadini frusinati.     
7 - La Corte dei Conti nella deliberazione n.4 del 17 febbraio 2015 evidenzia come  gli Enti che  hanno avuto accesso ad un  piano di riequilibrio finanziario avrebbero dovuto adottare sin dall’avvio del programma le linee guida per il corretto riaccertamento  straordinario di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo Crediti di Dubbi esigibilità. A seguito del rispetto di questo principio la  Corte dei Conti determina che per questi Enti, in attuazione della delibera n.4/2015 è ammissibile esclusivamente un disavanzo minimo, meramente tecnico, derivante da situazioni residuali. Un disavanzo di 27.720.720,09  può definirsi residuale o meramente tecnico?
Vi è un errore di fondo nel ragionamento effettuato, in quanto risulta necessario leggere attentamente la deliberazione della Sezione delle Autonomie richiamata. Non solo vi è pieno rispetto delle disposizioni in essa contenute, ma è facilmente verificabile come con vi sia nessun importo dovuto ad un disavanzo creato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Al contrario in merito alla costituzione del primo accantonamento al Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, lo stesso non essendo previsto nel piano di riequilibrio è stato necessariamente ed obbligatoriamente determinato sulla base di nuovi principi contabili in aderenza ed in coerenza con le linee guida della nomofilachia contabile. In merito all’importo determinato del FCDE che a prima vista sembrerebbe eccessivo si rileva come il Comune di Rieti (ma ciò è valido per tutti i più di 8.000 Comuni in Italia) che per grandezza e similitudine con il Comune di Frosinone (in procedura di riequilibrio finanziario) ha determinato il primo accantonamento per un valore di circa 50 MEuro. In ogni caso se le stime sulla consistenza del citato FCDE fossero state minime non si comprende come il legislatore ne prevedesse la ripartizione in 30 anni del primo accantonamento e solo il 36% in fase del primo bilancio di previsione.
In merito al possibile riallineamento su tale posta al piano di riequilibrio finanziario, il quale ha generato un impatto annuo di circa 900.000 quale ripartizione trentennale, e di circa 1,6 MEuro nel bilancio di competenza, va rilevato come il Dirigente del Settore Finanze anticipandone l’impatto abbia stanziato nel piano di riequilibrio la somma di 2,6 MEuro, valore questo che corrisponde alla somma di 0,9 + 1,6 MEuro, senza necessità di riformulare il piano di riequilibrio. Tale questione è stata posta con specifica relazione alla Corte dei conti che ha richiesto all’Ente in modo specifico se fosse necessaria la riformulazione del piano di riequilibrio, così come precisato nella ridetta deliberazione della nomofilachia contabile. Sugli esiti sarà data opportuna informativa al Consiglio Comunale. 
8 - La presenza di un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09, così come indicato nella delibera 195 del 30 aprile 2015,  a seguito di quanto prescritto dall’ ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000 inerenti le procedure di riaccertamento dei residui per accedere al piano di riequilibrio finanziario, può porre seri dubbi sul fatto che le procedure di accesso al suddetto piano siano state rispettate?
La risposta a questo quesito è contenuta in quello precedente a cui si rinvia per chiarire la bontà della costruzione del piano di riequilibrio pluriennale, tra i pochi tra tutti i piani presentati che abbia tenuto conto in via anticipata dell’effetto del passaggio alla contabilità armonizzata. Sui risultati della verifica in atto da parte della Corte dei conti, sarà cura del Sindaco notiziare il Consiglio Comunale. 
9 - A seguito delle problematiche sollevate nelle precedenti domande è appropriato definire la delibera GC 195 del 30 aprile 2015  “nulla” per la mancanza dei requisiti di sostanza minimi previsti dalle norme che definiscono il quadro legislativo?
Proprio sulla base delle risposte precedenti, la deliberazione citata assume valore giuridico pieno ed efficace, del suo controllo sarà la Sezione regionale della Corte dei conti, a stabilire la bontà delle operazioni poste in essere, fermo restando le criticità già rilevate in sede di riaccertamento sia dal Dirigente del Settore Finanze che dall’Organo di revisione contabile. 
10 - A seguito di quanto espresso nella delibera GC 195 del 30 aprile 2015, in cui viene definito come  fondo pluriennale vincolato di  2.822.122,58  ciò che in realtà è una semplice voce di bilancio del 2015, per altro non qualificabile come voce passiva o attiva, a seguito del fatto che nella stessa delibera  viene composto un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09 importo ingiustificato per un’Ente che ha avuto accesso nel 2013 al piano di riequilibrio finanziario, è ipotizzabile l’interruzione immediata di tale piano e lo scioglimento del Consiglio Comunale  ai sensi dell’ex art.141 D.Lgs. 267 del 2000 Tuel nel combinato disposto con l’art.3 comma 8 del D.Lsg. 118/2011 per  violazione del patto di stabilità,  nullità ed inesistenza della deliberazione di Consiglio Comunale 195/2015,  mancata deliberazione del riaccertamento  straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014? 
In merito alla risposta al quesito si rinvia a quanto precisato in modo puntuale nelle risposte precedenti, non sembra a tal riguardo necessario entrare in questione di diritto su fatti inesistenti e privi di supporto sostanziale oltre che giuridico. Se poi qualcuno è in grado di dire come il primo accantonamento al FCDE e/o il FPV possano rientrare nel patto di stabilità dell’anno 2014 avremmo la possibilità di innovare le disposizioni legislative al momento ferme alla consistenza del FCDE inserito nel bilancio di competenza, dove a fronte di tale inserimento il legislatore ha previsto anche un dimezzamento degli stessi obiettivi del patto. Ma anche a voler verificare l’impatto del FCDE e del FPV, si chiedono agli istanti di chiarire come tale importi impattano sul patto di stabilità 2015 e quali notizie sono in possesso degli stessi al fine di avere già una valutazione prospettica del patto 2015, il quale sarà certificato nel mese di gennaio 2016. 
In merito, infine, allo “scioglimento” del Consiglio Comunale, non può che invitarsi gli estensori delle domande a leggere la normativa con la dovuta perizia riscontrando come dal mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi discendano le sole conseguenze previste dall’art. 141, comma 2, primo periodo del TUEL dove non si parla minimamente di scioglimento del Consiglio Comunale, ma al contrario per quei Comuni che non l’avessero effettuato vi sarà solo la presenza di un commissario ad acta nominato dal Ministero dell’Interno che dovrà adempiere. Non solo le disposizioni legislative non si prestano a soluzioni additive, così come formulate nella domanda, ma prestano anche il fianco ad una logica aberrante che sarebbe insita nei contenuti della domanda da parte degli estensori. 
La richiesta che viene formalizzata è, pertanto, la seguente:
Spieghi l’estensore della domanda come sia possibile giuridicamente che un atto di competenza della Giunta Comunale possa portare in caso di inadempimento allo scioglimento del Consiglio Comunale il quale non approva ma riceve esclusivamente comunicazione di quanto effettuato dall’organo esecutivo? "
Redazione L'Inchiesta Quotidiano
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venerdì 16 ottobre 2015

SRADICARE LA POVERTA’ SIGNIFICA SEPPELLIRE IL BARBARO SISTEMA CAPITALISTICO

 
Piattaforma Comunista – per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia  

17 ottobre: giornata internazionale contro la povertà

Secondo la rivista statunitense Forbes 1.826 miliardari possiedono un patrimonio pari a 7.050 miliardi di dollari, in costante aumento negli ultimi anni. Dall’altra parte della scala sociale 1,2 miliardi di esseri umani sopravvivono con meno di un dollaro al giorno.
Mentre la ricchezza sociale è sempre più accaparrata da un ristretto gruppo di magnati della finanza, la povertà e la fame dilagano in molti paesi, compreso quelli più “avanzati”, colpendo vasti strati di lavoratori sfruttati.
La crisi capitalistica e le politiche di austerità con cui le classi dominanti cercano di superarla hanno peggiorato la situazione e accentuato le diseguaglianze sociali. Ad esempio, nel nostro paese, in sei anni di crisi (2008-13), le dieci famiglie più ricche hanno aumentato il loro patrimonio di quasi il 70%, mentre il 30% più povero, circa 18 milioni di persone, ha perso circa il 20% di quel poco che aveva.
Il livello raggiunto dalla concentrazione della ricchezza a un polo della società e dall’estensione della miseria all’altro polo, l’abisso sempre più profondo fra una esigua minoranza che vive nel lusso e nello spreco e i miliardi di esseri umani che fanno la fame, fra paesi ricchi e paesi poveri, sono una lampante dimostrazione dello stadio imperialista del capitalismo, un sistema barbaro, ormai giunto al suo tramonto.
Per farla finita con la povertà e le sue conseguenze (emarginazione, malattie, ignoranza, migrazioni di massa, etc.), con la crescente ingiustizia sociale, dobbiamo anzitutto riconoscere la sua vera causa: i rapporti di produzione capitalistici, basati sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio. 
Il capitalismo è un sistema dominato dai monopoli e dal capitale finanziario. Le illusioni riformiste e le prediche che invitano alla rassegnazione, in vista della felicità “ultraterrena”, servono solo a puntellare questo modo di produzione che genera incessantemente sfruttamento e diseguaglianza, miseria e guerre di rapina, corruzione e parassitismo.
Due posizioni si confrontano oggi: a) quella di chi vuole lenire la piaga della povertà estrema facendo appello a politicanti e istituzioni borghesi per introdurre qualche palliativo (poco più di una beneficienza per i miliardari capitalisti), senza toccare i rapporti sociali esistenti; b) quella di chi lotta per abolire le cause della povertà e dello sfruttamento rompendo con il modello di accumulazione della ricchezza proprio del capitalismo.
Se si vuole davvero sradicare la piaga sociale della povertà bisogna seppellire il capitalismo eaprire la via a una nuova e superiore società: il socialismo.
Questa storica impresa dev’essere opera delle grandi masse, unite attorno alla classe più rivoluzionaria e avanzata della società: il moderno proletariato, la classe degli schiavi salariati che emancipando se stessa emancipa l’intera umanità.
Nell’abolizione della proprietà privata borghese c’è la soluzione dei problemi che affliggono la nostra società. Questa prospettiva non può certo essere seguita da un movimento spontaneo, senza organizzazione e direzione cosciente. Manifestare, protestare, presentare rivendicazioni urgenti, costruire un’ampio fronte popolare per realizzare l’unità di azione: tutto ciò è senza dubbio importante, ma non basta. Serve la guida, l’influenza e la capacità organizzativa di un forte e combattivo Partito comunista, quale reparto di avanguardia del proletariato.  
Lottare per questo Partito, lavorare quotidianamente per formarlo, è una necessità ineludibile. E’ la condizione per organizzare e fare la rivoluzione, per una nuova società senza più sfruttamento e miseria.

giovedì 15 ottobre 2015

Novella Frusinate

Tante de niente, accisere ‘n asene

Nicolino e l’asino

Nicolino stava  caricando  la schiena del suo asino.  Mentre lo caricava, cosi apostrofava l’animale:

“ Ne saccue da 16.250.000  euro da purtà alla Cassa Depositi e Prestiti;
  ne saccue da 10.000.000 di euro da purtà aglie ministere;
 Ne saccue de serrecchie de 5.548.000 di euro che seruene p‘accide la ggente ‘nfinenta a glie   anne  2022;
 T’abbasta?!?” 

L’asino, grato a Nicolino per averlo accompagnato  al gran ballo delle asine, averlo condotto  al festival  musicale dei ragli d’autore e avergli promesso una mulattiera nuova per le corse degli asini in serie A, rispose:

“No! Niculi’  i’ so’ forte i careca, careca ancora!”

“Uabbè soma’ pìgliate st’atri saccui de 27 milioni di euro da purtà, nen le sacce manch’ine addò!" - rispose Nicolino spezzando la schiena del povero somaro. 

L’asino crollò sotto l’insopportabile peso e si accasciò sul selciato,  gridando:

“I cche cazze Niculì, ‘ndo’ te gli iri scurdate tutte sti’ saccue?”

"Nen  le sacce manch’ine! – rispose Nicolino – Prò mo’ gli tièda purtà i zitte. Sie’ uluto la museca, le femmene, gli stadie? I mo’ trotta!"


Il somaro schiattò.




















Morale della favola. Cittadino frusinate vuoi fare la fine del somaro? Vuoi schiattare sotto il peso dei debiti che l’amministrazione scellerata sta caricando sulle spalle tue e della tua famiglia?  Noooo? E allora svègliati ed aiutaci a mandare a casa Nicolino e i suoi vassalli.

Ci vediamo il 17 ottobre alle 17 in Frosinone l.go Paleario 7, centro storico. Rete Politica

Frosinone

Il Consiglio di Stato dispone una perizia sul rispetto dell'esito referendario

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

In dubbio la legittimità delle tariffe sull'acqua predisposte dall'AEEGSI
Il Consiglio di Stato dispone una perizia sul rispetto dell'esito referendario




Oggi 14 ottobre il Consiglio di Stato ha pubblicato l'ordinanza sul ricorso in appello promosso dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e Federconsumatori contro il metodo tariffario del servizio idrico elaborato dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico.
Nell'ordinanza si dispone un'ulteriore consulenza tecnica per assicurare la completezza dell’istruttoria ai fini di un compiuto giudizio. 

Di fatto, i giudici intendono approfondire la questione della voce tariffaria relativa alla copertura degli oneri finanziari, onde valutarne la conformità al vigente assetto normativo quale scaturito dall’esito referendario.
Apprendiamo con piacere di tale decisione soprattutto dopo la sentenza del TAR che a nostro avviso risultava appiattita sulla teoria economica dominante riproponendo l'assunto per cui il servizio idrico è sottoposto alle logiche del mercato e del profitto.

Alla luce di ciò attenderemo l'esito di tale perizia fiduciosi che possa confermare le nostre tesi, ovvero che il metodo tariffario predisposto dall'AEEGSI viola palesemente l'esito del secondo referendum sul servizio idrico del giugno 2011, quello che ha abrogato la remunerazione del capitale investito nelle tariffe.

Ci teniamo a ribadire che nel frattempo come movimento per l'acqua proseguiremo la mobilitazione e le campagne volte alla piena e reale attuazione degli esiti referendari.

Roma, 14 ottobre 2015.

mercoledì 14 ottobre 2015

L'Anonima Frosinone Spa convoca il consiglio d'amminstrazione

Ass. Oltre l'Occidente, Osservatorio Peppino Impastato, Comitato lotta per il Lavoro, Confederazione Cobas, Giovani Socialisti


Telegramma agli azionisti dell’Anonima Frosinone Spa.

Attuale organo direttivo virgola in base quanto accertato da amministratore delegato 2013 virgola ha ereditato da precedente gestione situazione debitoria da rifondare entro 2022 pari a euro 14 milioni e mezzo Stop
Dopo attenta analisi e successiva sistemazione debiti ancora da riscuotere virgola suddetto consiglio di amministrazione ottiene un prestito trentennale euro 16milioni e duecento mila virgola, più altro prestito di euro 10milioni da restituire in 10 anni punto Le rate di queste anticipazioni andranno ad abbattere dividendi  di  azionisti virgola ad impoverire i processi di produzione virgola con conseguente scadimento del prodotto e probabile licenziamento dipendenti stop
Dovremo dunque rassegnarci virgola perché nostre azioni perderanno valore punto Nonostante queste operazioni virgola che avrebbero dovuto sistemare contabilità virgola risulta ancora debito 5milioni e mezzo punto Consiglio amministrazione ha previsto che coprirà con profitti che azienda dovrà realizzare a partire da 2018 fino 2022 virgola per guadagno medio annuo di 1milione e ottocentomila euro stop
Allora consiglio d’amministrazione sarà decaduto virgola l’impresa di ripianamento dovrà essere realizzata da chi subentrerà virgola previsione del tutto irrealizzabile punto Ma questi sono cazzi di chi verrà dopo stop
A seguito tali  dolorose virgola ma necessarie virgola operazioni eravamo convinti che da 2013  quadro contabile fosse descritto virgola chiaro virgola  trasparente senza sorprese punto. Invece con nota 195 15 aprile consiglio amministrazione informa azionisti di aver accertato ulteriori 27 milioni di crediti non più esigibili punto Cioè operazioni sistemazione crediti e debiti necessarie per accedere 10milioni di prestito già effettuate virgola contengono negli interstizi ulteriori 27milioni di cui non ci siamo accorti Punto Tener presente che emersione nuovo quadro debitorio 27milioni di euro bloccherà automaticamente prestito 10milioni richiesto nel 2013 stop
In presenza di tale mole debiti virgola azienda destinata al fallimento punto Azionisti chiedono dimissioni immediate  attuale consiglio amministrazione e suo amministratore delegato virgola rimborso valore azionario perso conseguenza scellerata amministrazione e danni morali che ne derivano stop
Azionisti dell’Anonima Frosinone Spa
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Le conseguenze del fallimento di un’azienda guidata da manager particolarmente incapaci non può essere paragonata a quella di un ente che, in quanto ente pubblico, non può fallire. Però disgraziatamente il gravame di debiti da ripianare attraverso  tassazioni elevatissime e taglio dei servizi, porterà al “fallimento” i cittadini/azionisti di Frosinone.
CI STA BENE TUTTO CIO’? Se rifiutate di essere il bancomat di Giunta Comunale che usa soldi per scopi non utili ai cittadini, partecipate all’assemblea il 17  ottobre h.17 l.go Aonio Paleario 7, Centro Storico. Rete Politica Frosinone

Piglio. Colpo di mano del primo cittadino Mario Felli: vieta all'Acea di distaccare i contatori idrici e di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile su tutto il territorio

Silvana Adragna


Il sindaco di Piglio Mario Felli vieta formalmente alla società ACEA S.p.a., nella sua qualità di  gestore del servizio idrico dell’ATO 5 della Provincia di Frosinone, di procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici e alla sospensione di acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune ai nuclei familiari ivi insediati. L'ordinanza ha immediatamente ricevuto il plauso di molti cittadini di Piglio e dello stesso Thomas Rinaldo Mortari, assessore all'Ambiente. Ecco, di seguito, il testo integrale dell’ordinanza del primo cittadino:

IL SINDACO

Premesso che la Soc. ACEA Spa è il gestore delle risorse idriche dell’ATO 5 (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Frosinone, e in tale veste giuridica ha come principale obiettivo quello di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione della risorsa acqua;
Che tra i suoi scopi riveste carattere fondamentale quello di garantire ai cittadini dei Comuni da essa gestiti, tra i quali il Comune di Piglio, l’erogazione dell’acqua potabile ed un servizio adeguato ad un moderno paese europeo, con la costante attenzione alla salvaguardia dell’ambiente;
Rilevato che pervengono quotidianamente al sottoscritto segnalazione da parte dei cittadini utenti, residenti in questo Comune, i quali lamentano la grave ed autoritaria azione, posta in essere dal gestore e da società da esso incaricate, di minacce telefoniche e via posta, relative al distacco dei contatori idrici e alla sospensione dell’erogazione di acqua potabile;
Considerato che l’acqua potabile è un bene pubblico comune, di prima necessità, che non può, per alcun motivo, esserne vietato ed impedito l’uso da parte delle persone per il consumo umano;
Che avere accesso all’acqua potabile è un diritto fondamentale che non essere negato da “nessuno”.
Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente, intervenire autoritariamente, disponendo il divieto assoluto al soggetto gestore del servizio idrico di provvedere al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione dell’erogazione di acqua potabile sul territorio di questo Comune, fino a nuova disposizione;
Considerato che, ai fini della salvaguardia della pubblica igiene e della tutela della pubblica salute, si rende necessario provvedere alla immediata eliminazione di detti inconvenienti, scongiurando l’eventuale, possibile insorgenza di problematiche di natura igienico-sanitaria;
Tenuto conto che la privazione del servizio idrico, renderebbe la stessa abitazione non conforme ai requisiti minimi igienico-sanitari per considerare la stessa abitabile, inficiando anche la dichiarazione di idoneità della stessa;
Rilevato inoltre che,  nel 2006, in occasione del IV Forum Mondiale dell’Acqua pubblica si è affermato il riconoscimento dell’accesso all’acqua come un diritto fondamentale di ciascun essere umano, stabilendo il livello minimo di 40 litri al giorno come diritto non commerciabile;
Che il 28.07.2010 l’ONU ha dichiarato il diritto all’acqua come “un diritto umano universale e fondamentale”;
Considerato che oggi – comunemente – si ritiene di poter fissare in litri 50 pro-capite il quantitativo minimo da assicurare obbligatoriamente ad ogni essere umano;
Dato atto che l’art. 2 della Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidariteà plitica, economica e sociale;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in esecuzione del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
Visto, altresì, l’art. 54 del T.U.E.L. medesimo per effetto del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti, anche con tingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E’ fatto divieto alla Soc. ACEA S.p.a., nella sua qualità di  gestore del servizio idrico dell’ATO 5 della Provincia di Frosinone, di procedere, fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici e alla sospensione di acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune ai nuclei familiari, ivi insediati.

DISPONE

Che i competenti Uffici Comunali provvedano alla massima pubblicizzazione del presente provvedimento, alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune ed alla trasmissione alla Prefettura di Frosinone.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

MANDA

Al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri, copia della presente per l’esecuzione.


martedì 13 ottobre 2015

10 domande per capire qualcosa del bilancio di Frosinone e una richiesta ai cittadini

Ass. Oltre l'Occidente, Osservatorio Peppino Impastato, Comitato lotta per il Lavoro, Confederazione Cobas, Giovani Socialisti




Ai Consiglieri Comunali Frosinone

I movimenti, le associazioni e la cittadinanza tutta, riunita nella Rete Politica Frosinone,  sottopongono alla Vostra attenzione 10 domande in merito alla deliberazione GC 195 del 30 aprile 2015 con oggetto: “Riaccertamento straordinario  dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7, del D. Lgs. 118/2011 e primo accantonamento al fondo Crediti di Dubbia esigibilità”.  Deliberazione necessaria al rispetto del nuovo sistema di contabilità comprendente i principi contabili OBBLIGATORI definiti dal  D. Lgs.  N. 126 del 10/08/2014. Principi che definiscono una competenza finanziaria potenziata  con riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.


1)      L’importo di 2.822.122,58 indicato nella delibera 195 del 30 aprile 2015,  risultante  dai  residui dei lavori pubblici, può costituire un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  così come definito dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014?
2)      In base al D.Lgs. 118/2011 e  al D.Lgs. 126/2014 si ottiene un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO quando il riaccertamento dei residui attivi e passivi genera la reiscrizione  in più esercizi finanziari dei residui 2014 e precedenti. In  quegli esercizi cioè a cui corrisponde  l’effettivo periodo di  riscossione del credito o pagamento del debito che i residui determinano . Come mai  l’intera somma di 2.822.122,58  anziché essere riaccertata e divisa per gli esercizi  di competenza  è imputata interamente nel bilancio del 2015?
3)      Sono consapevoli il Sindaco, la giunta, il consiglio,  i dirigenti e i revisori che la somma di  2.822.122,58 collocata nel solo esercizio 2015 da luogo ad un’anticipazione di impieghi, in attesa dell’effettiva scadenza del titolo giuridico, tali da alterare gli equilibri finanziari del 2015 ed il piano di riequilibrio a cui l’Ente ha avuto accesso nel 2013, con  la conseguente  immediata interruzione   della suddetta procedura (ex art.243 bis D.Lgs 267/2000) per essere venuto meno il principio di veridicità del bilancio?
4)      Nella deliberazione GC 195 si legge che l’importo  di 2.822.122,58  deriva dalla differenza fra un ammontare di residui attivi pari a 70.963.674,59 e un ammontare di residui passivi pari a 68.071.625, 01 si tratta dunque di un attivo di bilancio. Nei  documenti 5/1 e 5/2 allegati alla delibera le voci si invertono, per cui i residui attivi ammontano a 68.071.625,01 e i passivi a 70.963.674,59, per cui la differenza di 2.822.122,58  è una voce  passiva. La somma di 2.822.122,58  derivante dall’accertamento dei residui dei lavori pubblici   costituisce  un attivo o un passivo?
5)      Nel documento A allegato alla delibere 195 del 30 aprile 2015 la giunta Ottaviani, nella valutazione delle entrate inerenti al periodo 2010-2014, ha definito un importo  complessivo di crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09.  Come mai nell’allegato non vengono qualificate tali voci e illustrate le ragioni per cui i crediti presentano caratteristiche  di dubbia esigibilità?  
6)      Nel 2013 Ottaviani ha avuto accesso alla procedura di riequilibrio finanziario del bilancio ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000. Per ottenere l’inserimento in questa particolare processo, il sindaco sostenne di aver provveduto alla determinazione dei residui attivi e passivi e alla determinazione degli importi che sarebbero stati riscossi. Come è possibile che dopo solo due anni dall’avvenuto accertamento si  sia determinato un fondo crediti di dubbia esigibilità cosi elevato? (27.720.720,09)
7)      La Corte dei Conti nella deliberazione n.4 del 17 febbraio 2015 evidenzia come  gli Enti che  hanno avuto accesso ad un  piano di riequilibrio finanziario avrebbero dovuto adottare sin dall’avvio del programma   le linee guida per il corretto riaccertamento  straordinario di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo Crediti di Dubbi esigibilità. A seguito del rispetto di questo principio la  Corte dei Conti determina che per questi Enti, in attuazione della delibera n.4/2015 è ammissibile esclusivamente un disavanzo minimo, meramente tecnico, derivante da situazioni residuali. Un disavanzo di 27.720.720,09  può definirsi residuale o meramente tecnico?
8)       La presenza di un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a27.720.720,09, così come indicato nella delibera 195 del 30 aprile 2015,  a seguito di quanto prescritto dall’ ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000 inerenti le procedure di riaccertamento dei residui per accedere al piano di riequilibrio finanziario, può porre seri dubbi sul fatto che le procedure di accesso al suddetto piano siano state rispettate?
9)      A seguito delle problematiche sollevate nelle precedenti domande è appropriato definire la delibera GC 195 del 30 aprile 2015  “nulla” per la mancanza dei requisiti di sostanza minimi previsti dalle norme che definiscono il quadro legislativo?
10)   A seguito di quanto espresso nella delibera GC 195 del 30 aprile 2015, in cui viene definito come  fondo pluriennale vincolato di  2.822.122,58  ciò che in realtà è una semplice voce di bilancio del 2015, per altro non qualificabile come voce passiva o attiva, a seguito del fatto che nella stessa delibera  viene composto un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09 importo ingiustificato per un’Ente che ha avuto accesso nel 2013 al piano di riequilibrio finanziario, è ipotizzabile l’interruzione immediata di tale piano e lo scioglimento del Consiglio Comunale  ai sensi dell’ex art.141 D.Lgs. 267 del 2000 Tuel nel combinato disposto  con l’art.3 comma 8 del D.Lsg. 118/2011 per  violazione del patto di stabilità,  nullità ed inesistenza della deliberazione di Consiglio Comunale 195/2015,  mancata deliberazione del riaccertamento  straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014?


Le domande ovviamente sono da porre alla Giunta che amministra la città per decifrare in quali reali condizioni versano le casse dell’Amministrazione e i motivi per i quali la popolazione debba accollarsi debiti con i quali qualcuno, pochi, si è avvantaggiato e oggi fa pagare a tutti.

     Ai cittadini  chiediamo cosa pensereste se voi foste i soci di un'azienda privata con una  situazione di bilancio di questo tipo, con  ad esempio ben  27 milioni di crediti dubbi? Sareste tranquilli o cerchereste di capire come stanno agendo o hanno agito gli amministratori, facendo un pensiero alla loro sostituzione?