sabato 31 dicembre 2016

Per il 2017 tanti auguri e una proposta. Cambiamo l'art.41 della Costituzione

Luciano Granieri


Con una sentenza del 29 maggio 2015 la corte d’appello di Firenze accertava l’illegittimità di un licenziamento ai danni di un dipendente e condannava  il datore di lavoro, a corrispondere all’addetto licenziato 15 mensilità a partire dall’ultima retribuzione effettivamente erogata.  La motivazione della sentenza  si basava sul fatto che la Società ha proceduto al licenziamento, pur non ricorrendo  sfavorevoli e contingenti situazioni incidenti in modo straordinario sulla tenuta economica della Compagnia . In pratica quell’addetto non doveva essere licenziato perché  la sua retribuzione non metteva a rischio la tenuta economica dell’azienda. Le motivazioni citate dalla società, a giustificazione dell’interruzione del rapporto,  riguardavano  semplicemente la necessità di una riduzione dei costi per assicurarsi un mero incremento di profitto. 

Il 7 dicembre del 2016, la Corte suprema di Cassazione, sezione lavoro, ribaltava completamente la sentenza di II grado annullando le sanzioni a carico del datore di lavoro il quale si vedeva riconosciuto il suo diritto al licenziamento per incrementare i profitti. Le basi di questa III ed ultimativo pronunciamento  venivano incardinate  sull’art. 41 della Costituzione, in cui si sancisce, nel 1° capoverso,  che l’iniziativa economica è  privata e libera. In base a ciò la Corte  riconosceva  all’imprenditore la libertà di scegliere le migliori combinazioni dei fattori  produttivi finalizzati all’incremento della produttività, compreso il licenziamento.  A sostegno di tali motivazioni, i giudici citano  inoltre, due sentenze risalenti al 2007 e la legge 604 del 1966 secondo la quale il licenziamento può derivare anche da “riorganizzazioni comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti”.   

Ciò che si capisce da questa sentenza, è che i giudici applicano principi sanciti da un patto in cui il capitale ha di gran lunga prevalso sul lavoro. Al di la delle leggi ordinarie che hanno ispirato il giudizio , resta l’articolo 41 della Costituzione, pure richiamato nel dispositivo stesso a tutela della libertà d’impresa. In realtà questo andrebbe letto per intero, in fatti a seguire l’incipit “L’iniziativa economica è privata e libera” si legge. (Essa) “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

  Se la guardiamo dalla parte dell’addetto licenziato, è fuori di dubbio che questi abbia subito (in nome del profitto)  danno alla propria sicurezza, libertà e dignità umana.  Né si può affermare che le leggi vigenti siano efficaci nell’ indirizzare l’attività economica a fini sociali. Allargando il contesto, in base al  pronunciamento  del 7 dicembre, Almaviva sarebbe ampiamente legittimata, in nome del profitto,  a licenziare 1666 addetti per de localizzare in Romania. 

Tutto ciò sollecita , soprattutto chi come noi si è battuto per la difesa, dei diritti sanciti nella Carta Costituzionale, ad attivarci massicciamente per rendere reale tale difesa. Veniamo dalla strepitosa vittoria  contro la controriforma Renzi-Boschi. Ciò dovrebbe darci forza per proseguire la lotta verso due obbiettivi minimi. Il primo, far rispettare la Costituzione, il secondo Cambiare la stessa Carta, in quelle parti in cui il pieno sviluppo della persona umana viene impedito. 

Lo spirito  dell’art. 41 dovrebbe essere chiaro in merito al rispetto da parte dell’impresa privata delle prerogative sociali, ma siccome la sua formulazione pare aver creato dubbi, cambiamolo. Personalmente avrei preferito l’abolizione della proprietà privata, ma dal momento che , la Costituzione è il mirabile frutto della mediazione fra le forze politiche  costituenti ciò sarebbe andato in contrasto con i principi liberali borghesi, avanzati da quei movimenti non propriamente comunisti o socialisti. 

Però se l’iniziativa economica privata deve essere ammessa che  siano più stringenti gli obblighi tesi alla salvaguardia  sociale . A tal proposito l’art. 41 potrebbe essere modificato sostituendo la parola libera con subordinata. Cioè “  L’iniziativa economica è privata e subordinata  all’utilità sociale ,non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana….”  Semplice no!” D’accordo il compromesso e il rispetto delle sensibilità di tutti, ma mi sembra che il mondo del lavoro, abbia ampiamente dato in termini di  cessioni di diritti.. Questa è la riflessione che vi lascio alle fine del 2016, augurando a tutti cose belle per il 2017.

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