domenica 4 giugno 2017

Più democrazia, più sovranità al cittadino.



PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE



Più democrazia, più sovranità al cittadino.
Potenziamento delle forme di sovranità del cittadino. Referendum, partecipazione, misurazione della qualità dei servizi, trasparenza.



RELAZIONE

Onorevoli parlamentari! - L'esercizio della sovranità popolare è un principio sancito dal primo articolo della Costituzione il quale afferma solennemente che “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Una parte di tale sovranità si esercita anche attraverso gli strumenti di democrazia diretta. La loro promozione a livello comunale, provinciale, di città metropolitane e nazionale rappresenta la principale modalità di estensione della sovranità del cittadino a partire dall’ambito istituzionale a lui più prossimo. Affinché tali strumenti possano essere realmente efficaci, è necessario che siano vincolanti nell’esito, che il ricorso a forme di democrazia diretta non sia lasciato solo a organizzazioni che dispongono di fondi consistenti e reti di amministratori autenticatori e che si possano mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni necessarie per poter decidere. La semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di sottoscrizione e vidimazione dei quesiti referendari, sia a livello locale sia sul piano nazionale, sono indispensabili per rendere effettivo il diritto del cittadino alla “seconda scheda” e a partecipare, decidere e controllare tra un passaggio elettorale e l’altro. La trasparenza e la conoscenza dei dati e delle informazioni dell’attività delle pubbliche amministrazioni, comprese le misurazioni della qualità dei servizi erogati, rappresentano un prerequisito per l’esercizio della democrazia, sia essa diretta che rappresentativa.

Le città acquisiscono sempre più un ruolo decisivo nel governare le grandi sfide del nostro tempo, i servizi pubblici essenziali, le migrazioni, la qualità dell’aria e dell’ambiente, il cambiamento climatico, la povertà, il welfare locale, lo sviluppo economico-finanziario, la mobilità e altre ancora. Un nuovo federalismo municipale con un maggiore coinvolgimento del cittadino nell’esercizio della sovranità può offrire un riferimento politico con cui potenziare la democrazia e la fiducia nelle istituzioni repubblicane. Nuovi ed effettivi strumenti di iniziativa popolare, di proposta, di correzione delle politiche pubbliche, di valutazione e conoscenza dell’attività delle amministrazioni pubbliche accrescono la sovranità del cittadino assicurandogli mezzi per perseguire e raggiungere i fini.

I partiti e le oligarchie di potere hanno spesso vissuto l’uso degli strumenti di democrazia diretta come un elemento di rottura del loro ruolo di unica intermediazione politica tra l’elettorato da conquistare e le istituzioni. Per questo motivo si è prodotto negli anni un insieme di ostacoli al concreto funzionamento degli istituti di democrazia diretta e la normativa si è dimostrata lacunosa. Spesso gli istituti di democrazia diretta si sono rivelati inefficaci sul piano giuridico oppure, a livello locale, del tutto assenti.

La misurazione della qualità dei servizi ha l’obiettivo di migliorarla sia attraverso l’apprendimento da eventuali lacune e disservizi emersi dalle rilevazioni che dai conseguenti interventi risolutivi, accrescendo così il benessere e la qualità della vita dei cittadini, l'attrattività delle città e lo sviluppo del Paese. La qualità dei servizi percepita dai cittadini - customer satisfaction- e quella effettiva, misurata scientificamente grazie a precisi indicatori, va adeguatamente comunicata così da garantire al cittadino, a fronte del dovere di pagare tributi e tariffe, il diritto a una adeguata qualità dei servizi, diritto che l'ordinamento italiano configura prevedendo l'applicazione di standard di qualità e di indennizzi nel caso di mancato rispetto di questi. Il diritto alla conoscenza delle informazioni sulla qualità dei servizi è dunque una pre-condizione per esercitare il diritto suddetto. La conoscenza dei risultati delle misurazioni e dei monitoraggi permette inoltre di valutare efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità dell’azione dell’Amministrazione e delle società partecipate.




ILLUSTRAZIONE


La presente proposta di legge è costituita da quattro articoli.

L’articolo 1 prevede l’obbligo per gli enti locali di inserire nel proprio statuto referendum propositivi, abrogativi e confermativi, così come la possibilità di confermare o meno un nuovo statuto o modifiche di parti di questo mediante il ricorso al referendum confermativo. Le consultazioni referendarie non sono sottoposte ad alcun quorum. L’articolo prevede l’introduzione di forme di democrazia deliberativa e l’obbligo di attivare procedure, anche telematiche, per la presentazione, ammissione e sottoscrizione di istanze, petizioni, proposte di iniziative popolari e referendum, con il limite di un mese dalla presentazione per il loro esame da parte dell’amministrazione. Un comitato di garanti dovrà esaminare i quesiti referendari. L’articolo prevede inoltre l’intervento del Prefetto qualora suddetto comitato non fosse nominato dal comune entro i termini stabiliti. È poi introdotto l’obbligo di invio, a tutti i cittadini, delle informazioni utili alla partecipazione a iniziative referendarie. Viene sancito l’obbligo per i Comitati promotori di pubblicare i propri bilanci, prevedendo al contempo agevolazioni fiscali per le donazioni a essi destinate. L’articolo 1 prevede per l’ente locale l’obbligo di pubblicare i dati economico-finanziari delle Società partecipate con cadenza trimestrale, raffrontati con budget ed esercizio precedente. La cadenza trimestrale consente di rilevare tempestivamente variazioni significative rispetto a quanto programmato (budget) nell’ottica di garantire la funzione di controllo del cittadino non solo a consuntivo ma anche nel corso dell’esercizio societario. Nell’articolo si afferma il diritto di voto locale referendario per tutti i cittadini dell’Unione Europea residenti e per gli extra-comunitari residenti da almeno 3 anni. Viene eliminato il divieto di coincidenza dei voti referendari con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Il Testo Unico degli Enti Locali prevede già “l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti”, qualità percepita/soggettiva, la presente proposta di legge estende l’obbligo anche alla misurazione della qualità effettiva/oggettiva dei servizi erogati. L’articolo esplicita la possibilità di agire con iniziativa referendaria anche su tariffe e tributi di scopo locali garantendo le necessarie coperture, e sulle società partecipate.

L’articolo 2 prevede che, a tutti i livelli istituzionali, nazionale, regionale, locale, dell’Unione Europea, le sottoscrizioni alle liste elettorali e quelle per richiedere un referendum - eccetto l’ambito della UE - o per una iniziativa legislativa popolare, possano essere raccolte in modalità digitale. Prevede, al fine di rimuovere le discriminazioni oggi esistenti, la sostituzione del meccanismo dell’autenticazione di firme da parte di un pubblico ufficiale con quello della attestazione della loro regolarità da parte di cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, indicati dai comitati promotori. È vietata l’imposizione di tributi al comitato promotore. Si abolisce l’obbligo della vidima dei moduli e di presentare i certificati elettorali dei firmatari. Prevede agevolazioni fiscali per le donazioni ai Comitati promotori. Prevede un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito referendario da parte della Corte costituzionale al raggiungimento di 50 mila firme. L’articolo 2 introduce inoltre l’ammissione dei rappresentanti dei Comitati promotori alle operazioni di conteggio e verifica delle firme presso la Corte di cassazione. Prevede l’invio in forma cartacea o elettronica da parte del Ministero dell’Interno di un libretto informativo contenente l’oggetto del referendum, nonché gli argomenti del Comitato promotore e dei soggetti che si oppongono. Introduce l’obbligo di accorpamento della data del voto referendario con quella di eventuali scadenze elettorali. Si stabilisce che tutte le regioni debbano consentire lo svolgimento di referendum, e delle altre forme di esercizio della sovranità popolare, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge. La normativa relativa alla fase della sottoscrizione delle liste elettorali di candidati, a ogni livello istituzionale, viene modificata prevedendo due fasi distinte. La prima, relativa al deposito delle sole liste prima dell’inizio della fase di sottoscrizione, la seconda, relativa alla presentazione delle liste stesse corredate delle firme. Si evita così che i cittadini sottoscrivano liste “in bianco” e che i nomi dei candidati vengano individuati all’ultimo minuto. Anche per la sottoscrizione delle liste elettorali di candidati è previsto il diritto all’uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale e telematica. In merito al voto degli italiani all’estero, la proposta riduce gli spazi del voto per corrispondenza e i conseguenti problemi verificatisi con un voto che non sempre è stato “personale, libero e segreto”.

L’articolo 3 prevede l’obbligo di pubblicare lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare in modalità georeferenziata e un portale denominato "Qualità dei servizi” suddiviso per singoli servizi erogati comprendente misurazioni di qualità, monitoraggi economico-finanziari e informazioni sugli interventi previsti e attuati. Il portale deve presentare informazioni e misurazioni della qualità effettiva e percepita di tutti i servizi erogati da un'amministrazione e dalle eventuali società controllate, utili anche a rilevarne l’andamento nel tempo. Le informazioni dovranno essere comunicate con forme adeguate, anche semplificate e sintetiche, dando conto ai cittadini degli obiettivi, dell’attività e dei risultati dell’amministrazione.
L’articolo 4 prevede lo “Spazio della partecipazione”, ossia un ambiente telematico multicanale delle pubbliche amministrazioni dedicato alle istanze di accesso civico e alla raccolta e sottoscrizione di petizioni, proposte di iniziativa popolare e referendum. E’ previsto inoltre che i siti delle pubbliche amministrazioni debbano garantire una facile consultazione delle proprie piattaforme telematiche e assicurare l’accesso ai dati a coloro che necessitino di tecnologie informatiche assistive. L’articolo prevede infine che i siti delle pubbliche amministrazioni debbano pubblicare il bilancio in forma chiara e aggregata e schede descrittive dell’attività dell’organo esecutivo degli enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono altresì adottare l’Agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori e garantire semplificazione e potenziamento dei sistemi di ricerca e di archivio.

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