Riccardo Mastrangeli
Ovviamente sono io che ringrazio per l'attenzione e non aggiungo commenti.
Rispondo esclusivamente sui termini della legge che, sono talmente chiari, da non prestarsi ad interpretazioni; spero solo di essere ancora più chiaro di prima.
L’art.141, comma 2, stabilisce che “Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 (ndr quando non sia approvato nei termini il bilancio), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio (ndr primo periodo). In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente (ndr secondo periodo). Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio (ndr ultimo periodo)”.
In merito ai poteri previsti dall’organo regionale di controllo, si evidenzia come il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (mille proroghe) abbia prorogato per l’anno 2015 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l’attribuzione al Prefetto (ndr a fronte della cessazione del CoReCo) dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell’approvazione del bilancio medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Inoltre, le conseguenze sanzionatorie sono diverse qualora l’amministrazione non approvi il rendiconto nei termini rispetto alla mancata approvazione del riaccertamento. Infatti, la mancata approvazione del rendiconto di gestione 2014 nei termini comporta, ai sensi dell’art.227, comma 2-bis, D.Lgs.267/00, la procedura prevista dall’art. 141 del t. u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, mentre la mancata approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi ha come conseguenza solo l’applicazione del comma 2, primo periodo, del citato art.141 come esaminato qui di seguito
In caso di mancata approvazione del rendiconto i Prefetti avrebbero attivato la diffida ad adempiere nei termini previsti dei 20 giorni, in caso di inerzia avrebbero successivamente proceduto alla nomina di un commissario ed iniziato la procedura di scioglimento del consiglio comunale.
La situazione è, invece, completamente diversa in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Comunale del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso la normativa prevede esclusivamente la nomina da parte del prefetto di un commissario con i poteri di Giunta e di Consiglio in sostituzione dell’ente inadempiente. In pratica, seguendo correttamente la normativa, non si applica il secondo periodo del sopra citato comma 2 (diffida non superiore ai 20 giorni), né l’ultimo periodo che riguarda l’inizio della procedura di scioglimento del consiglio. D’altra parte non sarebbe possibile applicare il secondo periodo il quale prevede che “… quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge …” in quanto il consiglio non approva nulla avendone solo comunicazione da parte della Giunta.
Per non tediare oltre il lettori di Aut evitiamo di replicare a tamburo battente. A giorni pubblicheremo le nostre considerazioni generali sulla delibera di giunta 195, che ribadiamo, certifica il non completo riaccertamento dei residui attivi e passivi così come disposto dal D.Lgs 126/2014
L'ulteriore risposta dell'Assessore è in relazione al post che segue.
Luciano Granieri
Luciano Granieri
Al fine di completare la risposta data dall'Assessore Mastrangeli, lineare e perfetta nei contenuti e nei termini, vorrei solo indicare come si presentano i periodi all'interno di un comma.
RispondiEliminaRegole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi
Circolare del Presidente del Senato (20 aprile 2001).
…
7. Partizioni interne degli articoli.
a) Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.
b) Tutti gli atti legislativi sono redatti con i commi numerati.
c) In uno stesso articolo, i commi sono contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.
d) Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero cardinale «1».
e) Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anzichè in periodi; il comma che reca una «novella». Nei riferimenti normativi l'espressione «periodo» è impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto. L'espressione «capoverso» è utilizzata esclusivamente in presenza di «novelle», secondo quanto previsto al numero 9, lettera f).
Data la citata tecnica legislativa, il fatto che la legge indichi il primo periodo, ossia la frase che finisce con il punto, non sembra possibile andare oltre nell'applicare alche il secondo e il terzo o ultimo periodo (scioglimento del Consiglio Comunale)
Io farei modestamente ammenda riconoscendo l'errore.