Personalmente non sono un patito dello strumento referendario.
Molto spesso, infatti, il ricorso ad esso finisce per essere una scorciatoia che maschera l'incapacità di costruire reali percorsi di opposizione sociale.
E temo che anche dietro la stagione referendaria che sta partendo questo elemento non sia marginale.
Ma è vero anche come la devastazione renziana proceda senza trovare ostacoli sul suo cammino.
Ed allora, se il convergere delle debolezze trova un momento di spunto e di sussulto proprio in questa stagione referendaria, la risposta su cosa sia più opportuno fare non può essere nella apodistica valutazione dell'efficacia dello strumento referendario, ma se siano individuabili realistici e più efficaci ed efficienti strumenti in grado di produrre migliori risultati, anche sul piano della coppia “impegno / benefici”.
In sostanza, se non il referendum, che facciamo?
Questo è il nodo che il Forum deve sciogliere sabato 12, dopo che il quesito a suo tempo individuato è stato “cassato” dal governo.
Per rispondere a questa domanda occorre partire da un assunto:
il cuore dello scontro, sicuramente per quanto ci riguarda, è rappresentato dal Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economico sociale.
Il testo rappresenta l'atto finale della messa a profitto dei servizi pubblici ed il quesito decapitato affrontava la questione sul versante “privatizzazioni”.
Ma non è quello l'unico versante della questione.
La privatizzazione dei servizi pubblici passa anche per una riscrittura – non più solo materiale ma anche formale – della Costituzione e dell'organizzazione della cosa pubblica autoritaria ed accentratrice.
Passa per la liquidazione degli stessi istituti della democrazia formale in un processo che vede lo Stato assumere formalmente il ruolo di garante degli interessi economici e finanziari dominanti.
Il Testo Unico si caratterizza per la la sottrazione ai territori ed al controllo democratico della governance dei servizi, per l'attribuzione ad enti di secondo livello (città metropolitane, enti di aria vasta, ambiti territoriali) del ruolo di stazione appaltante e con l'attribuzione delle potestà reali (tariffe, contratti, disciplinari, controlli, ecc.) all'Autorità nazionale (da ora A.R.E.RA Agenzia per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente), indipendente dalla “politica” ma pagata di gestori.
Se questo è il quadro che ci troviamo di fronte, quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo senza finire per essere la testimonianza dell'ultimo giapponese cui nessuno ha fatto sapere che la guerra era finita?
Ripeto, se qualche altro strumento viene fuori sarò il primo a gioire , ma per intanto rilevo come non sia affatto detto che non si possano individuare quesiti di efficacia quantomeno alla pari di quello cancellato (ma, anzi, secondo me, più significativi) e per intanto ne suggerisco uno (in realtà sono tre che non credo sia possibile unire ma potrebbe bastare solo il primo) che rappresenta la traduzione sul piano concreto della gestione dell'acqua della stessa sostanza del referendum costituzionale e nello stesso tempo, ancora una volta, sarebbe di interesse e riferimento per tutti gli altri servizi pubblici locali.
Severo
QUESITO 1)
Volete voi che sia abrogato l’art. 3, comma 1 lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 20/07/2012 “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;)?
QUESITO 2)
Volete voi che sia abrogato l’art. 3, comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 20/07/2012 “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, limitatamente alle seguenti parole: “- inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione -”?
QUESITO 3)
Volete voi che sia abrogato l’art. 3, comma 1 lettera f) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 20/07/2012 “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, limitatamente alle seguenti parole: “. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili”?
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