Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum
Oggi, 25 gennaio 2017 (ieri ndr) , la Corte costituzionale si è pronunciata sulle
questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015
(c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte
dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la
richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla
costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è
quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla
previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal
Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai
Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di
ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa
alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di
scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di
questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato,
il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non
censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del
1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata
applicazione.
dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017
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