Le rovine

"Le rovine non le temiamo. Erediteremo la terra. La borghesia dovrà farlo a pezzi il suo mondo, prima di uscire dalla scena della storia. Noi portiamo un mondo nuovo dentro di noi, e questo mondo, ogni momento che passa, cresce. Sta crescendo, proprio adesso che io sto parlando con te"

Buenaventura Durruti

giovedì 28 ottobre 2010

Vertenza precari scuola contro la reiterazione dei contratti a tempo determinato dopo il terzo anno

da: Direzione Nazionale Partito della Rifondazione Comunista -Sinistra Europea
     Dipartimento Conoscenza- Settore Scuola



Dopo la positiva, ancorché limitata, esperienza della vertenza per il riconoscimento degli scatti di anzianità ai docenti precari, il Partito della Rifondazione Comunista ha deciso di offrire ai colleghi precari un ulteriore strumento per rivendicare i propri diritti, con modalità che non li espongano sul piano economico.
L'iniziativa prende spunto dagli esiti di numerosi ricorsi presentati da precari della scuola, docenti e ATA, in vari tribunali d'Italia, nei quali si sta consolidando una giurisprudenza di merito indirizzata al riconoscimento di un risarcimento del danno per l’illegittimo ricorso a contratti a tempo determinato da parte dell’amministrazione scolastica.
Più nello specifico, il riferimento normativo a cui fa capo questa giurisprudenza è il D.lgs n. 368 del 2001 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
In sostanza, la normativa pone vincoli all'utilizzo dei contratti a tempo determinato, tanto nell'impiego privato quanto in quello pubblico, per evitare che se ne faccia un uso artificioso e non giustificato, come di fatto accade nella scuola.

Secondo i tribunali che hanno affrontato la questione, non può essere sufficiente un semplice richiamo a pretese ragioni tecnico-organizzative. Infatti, l’art. 4 del medesimo D.lgs. statuisce che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.”
Va precisato che i ricorsi da cui questa nuova giurisprudenza va scaturendo avevano tutti avanzato una richiesta di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato che però non ha trovato, almeno finora, accoglimento. In sostanza, secondo i giudici che si sono pronunciati, dall’illegittima apposizione del termine - così come dall’illegittima reiterazione dei contratto - scaturisce una responsabilità della pubblica amministrazione che è tenuta al risarcimento del danno.
Va precisato, inoltre, che l'orientamento dei giudici  nella determinazione del risarcimento da corrispondersi al lavoratore è stato disomogeneo. Si va da una liquidazione in via equitativa proporzionale alla durata complessiva dei rapporti succedutisi negli anni (5.000,00 per ogni contratto ritenuto illegittimo) fino ad una determinazione in tante mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (da 3,5 a 6 mensilità), in ogni caso oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell’ultimo contratto.
Quello che è importante sottolineare è che tutti i casi di cui si ha conoscenza si sono conclusi con la vittoria dei ricorrenti. Da qui la fondata speranza (la certezza nelle cause di lavoro non può mai esserci) che i nuovi ricorsi possano avere lo stesso esito.
Per chi fosse interessato diamo di seguito i dettagli tecnico-operativi:

È necessario sottoscrivere la “procura alle liti” presentandosi nello studio legale forniti di  un documento di identità valido, necessario per l'autenticazione della firma, e dell'indicazione del codice fiscale.
Sono necessari anche le copie dei contratti di lavoro e, possibilmente, dei CUD.
Il ricorso per il riconoscimento del risarcimento del danno andrà presentato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La gestione dei ricorsi è affidata ad un pool di avvocati che sono in grado di seguirli, sia nella fase conciliativa che in quella dibattimentale, su quasi tutto il territorio nazionale, direttamente o tramite domiciliazione presso studi legali con i quali collaborano. L'incarico professionale è regolato dalla convenzione allegata, concordata con il Dipartimento Scuola del PRC.


Gli interessati potranno prendere contatti direttamente con gli avvocati ai seguenti recapiti:

Avvocati:       

Domenico Artusa          Brunella Ariganello            Maria Grazia Sgro

Via Orazio 12, Roma

tel. 06 68891409 / fax 06 68890543

e-mail:                domenicoart@libero.it     

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