Lo scippo del referendum contro il nucleare è passato con l'approvazione definitiva del decreto Omnibus. La parola spetta ora al presidente della Repubblica Napolitano il quale potrebbe porre qualche distinguo. Ad esempio non ci sono le condizioni di necessità e urgenza come previsto dall'Art.77 della costituzione per l'approvazione del decreto. Inoltre la sospensione del piano energetico alla luce di quanto riportato nel comma 1 del decreto è transitoria e dunque non rispetta lo spirito referendario che prevede l'abrogazione definitiva del nucleare e non una sua moratoria. Per questi motivi in base anche all'art 74 della Carta Napolitano potrebbe chiedere una nuova deliberazione alle camere con il messaggio motivato che chiarisca quali siano "i casi straordinari di necessità e urgenza " ai sensi dell'art.77. Le camere potrebbero approvare nuovamente la legge e rimandarla al presidente. Ma in questo caso passerebbe un mese, NON CI SAREBBE PIU' TEMPO e lo scippo di democrazia potrebbe essere sanato . E' già accaduto che il presidente della Repubblica non abbia firmato un decreto appellandosi all'art. 77 . Fu in occasione della drammatica vicenda di Eluana Englaro, quando il governo emanò un provvedimento d'urgenza sul fine vita nel quale, per ingraziarsi il voto cattolico, si stabiliva a che l'idratazione e l'alimentazione forzata non costituivano accanimento terapeutico e quindi interrompere queste somministrazioni alla povera Eluana sarebbe equivalso a commettere un omicidio . Napolitano non firmò rinviando il provvedimento alle camere adducendo un precedente relativo proprio ad una situazione referendaria : Riportiamo una parte della lettera in cui Napolitano spiegava i motivi che l'inducevano a non firmare Il decreto:
"Sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve infatti considerarsi, anche un decreto emesso nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile, che ha avuto ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile pronunciarsi a norma dell'articolo 111 della Costituzione: decreto che ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza della Corte di cassazione e che, al pari di questa, non è stato ritenuto invasivo da parte della Corte costituzionale della sfera di competenza del potere legislativo.
Desta inoltre gravi perplessità l'adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato, delle modalità di tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di disposizione del loro corpo.
Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello Stato ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di principio di miei predecessori (si indicano nel poscritto i più significativi esempi in tal senso).
Confido che una pacata considerazione delle ragioni da me indicate in questa lettera valga ad evitare un contrasto formale in materia di decretazione di urgenza che finora ci siamo congiuntamente adoperati per evitare".
Poscritto
Con una lettera del 24 giugno 1980, il Presidente Pertini rifiutò l'emanazione di un decreto-legge a lui sottoposto per la firma in materia di verifica delle sottoscrizioni delle richieste di referendum abrogativo"
SUVVIA PRESIDENTE NAPOLITANO. NON FIRMI
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