I ricorsi antiitalicum sollevano una serie di problemi di attuazione della Costituzione che è giusto conoscere. L'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre non è una garanzia, che la costituzione non possa correre altri pericoli, per questo ci devono essere dei punti fermi per ogni Parlamento, che metta mano ad una legge elettorale e a una revisione costituzionale. Di seguito alcuni estratti da una delle memorie presentate e per la precisione quella degli avvocati Felice Besostri e Angelo Iannaccone del Foro di Milano intervenuti ad adjuvandum nel procedimento aperto dal Tribunale di Torino.
Felice C. Besostri
LA SOVRANITA’
APPARTIENE AL POPOLO- estratti dalla memoria per la P.U. degli intervenienti
nel procedimento n. 163/2016 Reg. Ord. in discussione il 24 gennaio 2016
Ciò a tutela del ruolo del Parlamento di concorrere a
determinare la vita politica nazionale, nella forma di governo parlamentare
razionalizzato delineata dal Costituente quando ha disposto:
- che in
Italia “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione” (art. 1, c. 2 Cost.);
- che
tutti i poteri dello Stato derivano dal popolo direttamente, come il
Parlamento, o indirettamente quando sono eletti dal Parlamento (Capo dello
Stato) o al Parlamento rispondono (Governo);
- che
persino il potere/ordine indipendente (potere giudiziario - Magistratura)
emette le sue sentenze in nome del popolo italiano;
- che
l’espressione più alta della partecipazione è costituita dal procedimento
elettorale;
- che il
Parlamento è il cuore del sistema democratico costituzionale;
- che la
governabilità non deve interferire in alcuna maniera sulle modalità di
costituzione del Parlamento, né sulle Sue funzioni; bensì che essa possa
ottenersi semplicemente inibendo l’uso incostituzionale della questione di
fiducia, che consente al Governo di assommare in sé anche la funzione
legislativa;
- che la
governabilità, stricto
sensu, possa ottenersi in via piana - come sostenuto da Mortati in
Costituente - dando una durata prefissata al Governo che abbia ricevuto la
fiducia delle Camere (anche riunite, come proponeva Tosato) o con l’istituto
della sfiducia costruttiva ovvero intervenendo sulla costituzione dei gruppi
parlamentari vincolandoli a liste di candidati presentate nelle elezioni delle
Camere e restringendo i mutamenti della loro composizione successivamente alla
loro costituzione all’inizio della legislatura e prevedendo un trattamento
differenziato per i parlamentari non iscritti come nel Parlamento Europeo.
Soltanto a titolo esemplificativo si è voluto accennare a soluzioni, che
assicurino la stabilità degli esecutivi senza dover necessariamente distorcere
l’uguaglianza del voto e la rappresentanza ;
- che
l’effige della governabilità nasconde, negli ultimi decenni, la sostanza di un
Governo che svolge la funzione esecutiva con atti di legge, cioè, alterando e
cancellando la gerarchia delle fonti, ed usa il Parlamento come paravento per
coprire politicamente con un tale Organo collettivo (rispetto alla occhiuta
opinione pubblica), le proprie scelte - operate nei singoli gabinetti
ministeriali, piuttosto che in Consiglio dei ministri - in merito al miglior
reperimento, allocazione ed impiego delle risorse pubbliche, scelte sulle quali
il Parlamento non ha alcuna voce in capitolo;
- che
“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.) e, pertanto, se vuole rappresentare
la nazione, il mandato gli deve essere conferito attraverso un procedimento
elettorale conforme a Costituzione: è importante sottolineare che la
rappresentanza della Nazione spetta ad ogni membro del Parlamento e non
all’organo parlamentare. Alla stessa stregua la Nazione è rappresentata dal
corpo elettorale e da ogni membro dello stesso;
- che
l’esercizio della sovranità presuppone che la legge elettorale sia conforme
alla Costituzione, altrimenti non sarebbe esercitata nelle forme e nei limiti
della Costituzione;
- che il
corpo elettorale, al pari del Parlamento, del Governo e del Capo dello Stato
debba essere qualificato come organo costituzionale ;
- che la
sovranità è indivisibile e pertanto quella in capo al popolo appartiene al
singolo elettore come appartenente al Corpo elettorale, ed anche “nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.);
-analogamente, che ciascun membro del Parlamento, possa e
debba agire per esso.
---------------------------- il contributo di Umberto Baldocchi
Gent. dott. Felice Besostri e altri
grazie di tutti i contributi ed anche della memoria per il procedimento per l' Italicum di fronte al Tribunale di Torino.
Credo che ciò che sta avvenendo nel sentire civile degli Italiani sia qualcosa di straordinario, anche se pochi lo sottolineano. Mi dispiace che il presidente della Repubblica non abbia colto questo aspetto al di là del risultato del voto referendario. Perché non si dice che il numero assoluto dei NO alla DEFORMA COSTITUZIONALE che era nel 2006 attorno ai dodici milioni è, dieci anno dopo, passato a diciannove milioni e di voti, in larghissima proporzione giovani? Perché queste persone sono andate a votare, mentre la "disaffezione politica" cresce?
Mi permetterei di precisare due cose prendendo spunto dalla memoria presentata. E' essenziale ribadire che la rappresentatività è preliminare essenziale rispetto alla "governabilità" nella legge elettorale, ed è noto che la governabilità in una repubblica parlamentare si ottiene con le misure semplicissime da voi indicate che richiederebbero minime modifiche costituzionali ( es. sfiducia costruttiva ecc.).
Ma, prima di tutto, è necessario BANDIRE i sistemi ibridati ( non misti come il Mattarellum) che alterano ope legis un proporzionale coi marchingegni volta per volta necessari per far perdere una parte e consentono di "vincere" alla minoranza più forte che sarà sempre interessata ad avere la massima frammentazione possibile del resto del parlamento. Ed è necessario rendersi conto che un proporzionale coi dovuti accorgimenti - mai usati nella cosiddetta prima repubblica- può essere il sistema migliore per spingere i cittadini ad aggregarsi ed a cercare denominatori comuni e non elementi di distinzione e contrapposizione
In secondo luogo nella legge elettorale non basta tener conto del sistema elettorale ma bisogna tener conto anche delle condizioni di eleggibilità. La disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità è essenziale per impedire le caste politiche. E' evidente che se un capocordata può presentarsi in dieci collegi per poi sceglierne uno, il vero formatore della classe politica diventa il salotto televisivo di Bruno Vespa che può selezionare i capilista che avranno possibilità di "guidare" il voto. E' anche evidente che è troppo facile riciclare nelle province i sindaci non rieletti o nei comuni i consiglieri provinciali e regionali.... E' in questo modo che si crea la casta e si esclude la società civile.
Ricordo che nelle repubbliche medioevali studiate da Sismondi esisteva l'istituto del divieto per cui chi aveva ricoperto una carica pubblica per un quinquennio doveva poi stare per un altro quinquennio in stand by fuori dalle cariche.
Grazie dell'attenzione e auguri.
Umberto Baldocchi
CDC Lucca
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