Le rovine

"Le rovine non le temiamo. Erediteremo la terra. La borghesia dovrà farlo a pezzi il suo mondo, prima di uscire dalla scena della storia. Noi portiamo un mondo nuovo dentro di noi, e questo mondo, ogni momento che passa, cresce. Sta crescendo, proprio adesso che io sto parlando con te"

Buenaventura Durruti

venerdì 22 maggio 2015

SIN Valle del Sacco, la sentenza del TAR sul barrieramento idraulico

Rete per la Tutela della Valle del Sacco

SIN Valle del Sacco, il Tar Lazio si è pronunciato: il Ministero, non la Provincia di Roma, competente ad autorizzare lo scarico delle acque del sistema di barrieramento idraulico nel comprensorio industriale di Colleferro. 


Il Tar del Lazio sede di Roma, con sentenza 3293/2015, approfondisce e riordina il contenzioso su quale sia l’organo competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque derivanti dal barrieramento idraulico (pump&treat) nelle attività di bonifica del SIN bacino del fiume Sacco.
Il ricorso 4525/2014 era stato proposto da Servizi Colleferro scpa e Secosvim SRL contro la Provincia di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dell’Ambiente, in merito al diniego autorizzativo della Provincia di Roma del 5 febbraio 2014 su istanza del Servizi Colleferro scpa del 24 gennaio 2013.
L’istanza è posteriore al decreto Clini sul Declassamento dei 18 SIN in Italia compreso quello del Bacino del Fiume Sacco, in quanto di punto in bianco le operazioni di barrieramento risultavano prive di autorizzazioni, fino ad allora rilasciate dall’ex Ufficio Commissariale per l’Emergenza.
Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio richiesero il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione di interesse sostenendone l’infondatezza.
Già nel 2013 segnalammo la vicenda a mezzo stampa e sulla trasmissione Ambiente Italia di Rai3, convinti allora che le autorizzazioni dovessero essere rilasciate dalla provincia di Roma, così come era stato esplicitato più volte in sede di Conferenze di Servizi e precisamente il 30 ottobre 2012 e il 5 agosto 2013.
Ora il Tar del Lazio interviene facendo riferimento all'art. 101 comma 5 del DLGS 152/2006, dicendo chiaramente che, nel caso specifico, le autorizzazioni devono essere rilasciate dal titolare della bonifica, vale a dire: nei due anni successivi al declassamento del SIN, gli Organi della Regione subentrati all’ex Ufficio Commissariale ed ora il Ministero dell’Ambiente per effetto di una sentenza del TAR che ne riporta la titolarità al dicastero.
Il punto nel quale la sentenza è più comprensibile anche ai non addetti ai lavori è il seguente.
Va rilevato infine che quindi le acque MISE devono essere separate dalle altre acque, non entrare nel collettore consortile, venire depurate e poi essere immesse direttamente nel fosso Cupo e nel fiume Sacco, per considerarsi assimilate alle acque reflue industriali, non produrre un effetto di diluizione e venire dunque soggette per gli scarichi al regime autorizzatorio ordinario di competenza della Provincia.”
Sorge spontanea una domanda: cosa è successo in concreto in questi ultimi due anni?
La Secosvim ha realizzato il nuovo barrieramento entro il mese di ottobre 2012, mai entrato in funzione, in sostituzione di quello provvisorio, a proprie spese e spendendo circa 4,5 milioni di euro; lo scarico del nuovo sistema non risulta autorizzato e probabilmente deve essere adeguato secondo le indicazioni del TAR Lazio, ma a questo punto nemmeno quello provvisorio avrebbe le caratteristiche per essere autorizzato. Nell’attuale situazione, quindi, non è chiaro se i pozzi di barrieramento siano attivi e, nel caso, dove vengano scaricate le acque reflue; ciò lascia aperti molti interrogativi sui rischi di contaminazione delle falde acquifere sottostanti i siti di discarica.
Le preoccupazioni sono ancora maggiori in quanto a seguito del fermo amministrativo, determinato dal declassamento del SIN, per il sito denominato Arpa2 le attività di bonifica sono ancora lunghe per cui i rischi di contaminazione in falda salirebbero di livello.
Ci chiediamo, anche, cosa accade negli altri SIN in Italia, visto che in seguito a nostre indagini sembrerebbe che in casi analoghi siano le Province a rilasciare queste autorizzazioni, in difetto, quindi, rispetto alla normativa adottata dalla sentenza del Tar Lazio.
Questa storia di autorizzazioni dimostra, se ce ne fosse stato ancora bisogno, la fondatezza delle nostre preoccupazioni sullo stato di confusione in cui ha versato per anni il governo dei processi  di bonifica delle aree inquinate della Valle del Sacco (vedi in particolare la vicenda della vecchia perimetrazione del SIN su cui ci siamo già espressi).
E’ opportuno allora, in attesa della conclusione del procedimento in corso di nuova perimetrazione del SIN, che il Ministero dell’Ambiente sciolga prioritariamente il nodo delle autorizzazioni allo scarico delle acque di barrieramento, verificando preventivamente lo stato di realizzazione e l’efficacia del barrieramento stesso, intervenendo se necessario a modificarlo, secondo le indicazioni del TAR Lazio.
La nostra associazione prende l’impegno di realizzare un percorso di approfondimento e sintesi sullo stato di attuazione delle caratterizzazioni e bonifica delle aree inquinate finalizzato alla piena condivisione delle conoscenze in merito tra le amministrazioni ed i cittadini.
Valle del Sacco, 22 maggio 2015
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Allegato
In attesa della sentenza del TAR Lazio abbiamo ritenuto necessario chiedere all’ufficio competente della Provincia di Roma quale fosse la posizione dell’Ente in merito alle mancate autorizzazioni allo scarico nel depuratore consortile di Colleferro delle acque emunte dai barrieramenti idraulici per le attività di protezione delle falde acquifere sottostanti i siti di bonifica nel Comprensorio Industriale.
Alleghiamo di seguito la nostra richiesta e la risposta della Dott.ssa Maria Zagari per il Dipartimento IV “Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche”.

Un utile approfondimento per chi ha intenzione di comprendere i complessi meccanismi dei procedimenti di bonifica.

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La nostra richiesta alla Provincia di Roma

Salve.

Le scrivo in merito alle autorizzazioni allo scarico nel depuratore consortile riguardo ai barrieramenti idraulici per le attività di bonifica nel Comprensorio Industriale di Colleferro, Sito di Interesse Nazionale "Bacino del Fiume Sacco".

Tra le varie documentazioni, Conferenze di Servizi prima della riclassificazione a Sito di competenza regionale, si evince che le citate autorizzazioni spettano alla Provincia di Roma. Ciò viene confermato anche dal Ministero dell'Ambiente.
Ci preme avere informazioni in merito alla Vs. posizione, in quanto la ASL RMG nel verbale di riunione tecnica dell'08.09.14, rilancia la necessità di intervenire causa eventuali problemi per le falde idriche sottostanti.

Certi di un Vs. positivo riscontro porgiamo cordiali saluti..

Alberto Valleriani
Presidente p.t. Ass. Rete per la Tutela della Valle del Sacco

Data, 03.11.2014
La risposta della Provincia di Roma


Dott.ssa Maria Zagari
dirigente del Servizio 2
"Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche" 
Dipartimento IV della Provincia di Roma


La Provincia di Roma ha seguito l’intera vicenda della Valle del Sacco ed è stata rappresentata, nelle riunioni e conferenze di servizi indette dall’Ufficio Commissariale, dal Direttore del Dipartimento IV “Servizi di tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”, che ha partecipato attivamente agli incontri esprimendo con chiarezza, in tutte le occasioni, la posizione della Provincia in applicazione della normativa vigente, di seguito illustrata.
In seguito alla cessazione dello stato di emergenza nella Valle del Sacco (30 ottobre 2012), il Consorzio Servizi Colleferro in data 24.1.2013 ha presentato al Servizio “Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche” della Provincia l’istanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue in corpo idrico superficiale. Dalla documentazione tecnica allegata all’istanza risultava che lo scarico origina dall’impianto di trattamento dove confluiscono:

1.      le acque reflue industriali delle società consorziate;
2.      le acque reflue domestiche delle società consorziate;
3.      le acque di prima pioggia;
4.      le acque “bianche” (acque meteoriche o acque di seconda pioggia).
5.      le acque dei pretrattamenti terziari degli impianti di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) delle società obbligate alle operazioni di bonifica;
Le acque indicate ai punti 1, 2 e 3 sono disciplinate dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 e, qualora rispettino tutte le condizioni ivi previste (compresa l’assenza di diluizione con altre acque di tipologia diversa ai sensi del comma 5 dell’art. 101), la competenza a rilasciare l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale spetta alla Provincia (c. 7 art. 124 D. Lgs. 152/2006).
Le acque “bianche” non sono soggette a trattamento depurativo e ad autorizzazione allo scarico (per il combinato disposto dal c. 3 art. 113 D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 24 Norme di attuazione Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio adottato con DCR n. 42/2007) e pertanto non possono confluire nello stesso impianto di depurazione in cui confluiscono altre acque reflue soggette a trattamento e ad autorizzazione in quanto ne determinerebbero la diluizione, che è vietata dal comma 5 dell’art. 101 del D. Lgs. 152/2006;
Le acque degli impianti di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) delle operazioni di bonificasono disciplinate dal titolo V (Bonifica dei siti inquinati) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che,nella versione aggiornata attualmente vigente, al comma 4 dell’art. 243 statuisce che “Le  acque emunte,convogliate  tramite  un  sistema stabile  di  collettamento  che  collega  senza  soluzione  di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione  delle  stesse,  previo  trattamento  di depurazione,  in  corpo  ricettore,  sono  assimilate  alle acque  reflue  industriali  che  provengono  da  uno  scarico  e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. Tali scarichi, devono, quindi, essere separati da altri scarichi in tutto il loro percorso (dal punto di prelievo al punto di immissione nel corpo recettore) e pertanto non possono confluire, a monte del depuratore, insieme alle acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia, ma devono essere trattati separatamente in un impianto di depurazione appositamente dedicato. Questa disposizione normativa trova giustificazione nel fatto che le acque degli impianti di MISE, normalmente caratterizzati da alte portate e bassa concentrazione di inquinanti, determinerebbero la diluizione delle acque reflue industriali, domestiche e di prima pioggia, vietata dal comma 5 dell’art. 101 del D. Lgs. 152/2006.
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le acque di MISE è indicata dall’art. 242 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 che recita: “…omissis…. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo  ricevimento. …omissis, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi  previsti  dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto  ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde”.
Per le motivazioni esposte sopra, lo scarico consortile non risulta conforme alle indicazioni della parte terza del D. Lgs. 152/2006 che disciplina gli scarichi di acque reflue, e per tale motivo è stato autorizzato dall’Ufficio commissariale in virtù dei propri poteri di deroga. Cessati tali poteri e scadute le autorizzazioni rilasciate dall’ufficio commissariale, per essere autorizzato in via ordinaria lo scarico deve essere opportunamente modificato per renderlo conforme alle disposizioni della parte III del D. Lgs. 152/2006.
Infatti, come già specificato dal rappresentante della Provincia di Roma nell’incontro del 14 giugno 2013 e nella Conferenza dei Servizi del 5 agosto 2013 presso l’Ufficio Valle del Sacco della Regione, e formalizzato nei rispettivi verbali, il decreto del fare (L. 9 agosto 2013 n. 98) si è limitato a chiarire che le acque degli impianti di MISE “sono  assimilate  alle acque reflue  industriali  che  provengono  da  uno  scarico  e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”, cioè possono essere scaricate in corpo recettore (fognatura, corpo idrico o suolo) applicando i limiti tabellari previsti dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 per tale tipologia di reflui (tabella 3 o 4 dell’All. V alla parte III a seconda della tipologia e delle caratteristiche del corpo recettore). Nessuna modifica è stata apportata dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 alla disciplina autorizzatoria, che pertanto resta disciplinata dal comma 4 dell’art. 242 del titolo V (Bonifica dei siti inquinati) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Pertanto, spetta alla Regione (c.7 art. 242) la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque degli impianti di MISE, che devono essere separati da altri scarichi in tutto il loro percorso (comma 4 dell’art. 243) e devono rispettare i limiti previsti per le acque reflue industriali dalla parte III del D. Lgs. 152/2006 (tab. 3 o tab. 4 dell’all. V alla parte III a seconda delle caratteristiche del corpo recettore).
Per le motivazioni sopra indicate, lo scarico consortile non rispetta le condizioni previste dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e l’istanza presentata dal Consorzio Servizi Colleferro alla Provincia il 24.01.2013 avrebbe dovuto essere rigettata, non avendo la Provincia i poteri di deroga posseduti dall’Ufficio Commissariale. La Provincia, per contribuire alla definizione del problema e per andare incontro alle esigenze del Consorzio Servizi Colleferro, con nota prot. 33814 del 06/03/2013 si è fatto carico di interessare della questione il Ministero dell’Ambiente, unica amministrazione titolata a valutare la situazione essendo la tutela dell’ambiente competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 c. 2 lettera s) della Costituzione Italiana. 
La risposta del Ministero dell’Ambiente, che con nota del 14 marzo 2014 ha trasmesso l’istanza alla Regione Lazio “per il seguito di competenza”, è in linea con l‘interpretazione che la Provincia di Roma ha espresso nell’ambito delle riunioni e della Conferenza di Servizi indette dall’Ufficio Regionale per gli adempimenti previsti dall’OCDPC n. 61 del 14.03.2013.
Lo scarico consortile potrà essere autorizzato dalla Provincia di Roma in via ordinaria ai sensi della parte terza del D. Lgs. 152/2006 solo dopo la sua separazione dalle acque meteoriche (che non necessitano di trattamento ed autorizzazione) e dalle acque del barrieramento idraulico (che devono essere autorizzate, separatamente, dall’Autorità competente ad approvare i progetti di bonifica nell’ambito di tali progetti).
La Provincia di Roma purtroppo non ha partecipato con un proprio rappresentante alla riunione dell’8 settembre 2014 presso il Ministero dell'Ambiente a causa di disguidi nel passaggio di consegne al nuovo direttore del dipartimento IV “Servizi di Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente” a seguito del pensionamento del precedente direttore. La Provincia chiederà al Ministero dell'Ambiente la rettifica del verbale nella parte in cui indica la Provincia come ente competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di MISE.

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