Avevamo ragione. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) con il comunicato del 6 ottobre dà perfettamente ragione ai motivi del reclamo che il Comitato provinciale Acqua Pubblica di Frosinone ha predisposto contro le fatture con cui Acea Ato 5 pretende dagli utenti il pagamento dei conguagli pregressi.
Nonostante il vergognoso comportamento dell’Assemblea dei sindaci che ha consentito che si giungesse all’ inqualificabile determinazione del commissario dell’Oste e malgrado l’inerzia di tutti coloro che a parole si dichiarano difensori dei cittadini, Acea non ha comunque titolo di richiedere le somme pregresse perché dette somme non sono state determinate nei tempi previsti dalla legge e non vengono richieste con le modalità e la trasparenza che la medesima norma prevede. È la stessa Autorità che ricorda ai gestori, come Acea Ato 5 S.p.a., che quel comportamento censurato è passibile dell’adozione dei previsti provvedimenti sanzionatori da parte della medesima Autorità.
Appare disperato e risibile il tentativo posto in essere in questi giorni da parte del gestore di correre ai ripari inviando agli utenti una nota raccomandata con la quale non riesce a soddisfare le condizioni minime per poter legalizzare le fatture emesse e le fatture future.
Da parte nostra si invitano tutti gli utenti a contestare le fatture, anche coloro che hanno già pagato la fattura, in quanto questo pagamento non deve costituire tacita accettazione delle richieste del gestore.
Come Comitato Acqua Pubblica di Frosinone continueremo la nostra opera di sostegno e di aiuto ai cittadini presso i nostri sportelli che anche in questi giorni si stanno aprendo in diversi comuni della provincia. Preannunciamo, inoltre, che mentre è in fase di predisposizione l’esposto alla Corte dei Conti contro tutti i sindaci che in questi anni hanno consentito che si giungesse all’attuale situazione, in queste ore ci siamo costituiti insieme al Comune di Torrice e a singoli cittadini presso il TAR di Latina contro la determina dell’Assemblea dei sindaci del 14 luglio u.s. con cui questi signori hanno approvato una proposta di tariffa che porta, ad esempio, il costo di un metro cubo di acqua al terzo supero a 3,80 euro a fronte di un impegno agli investimenti di un gestore (che ha ampiamente dimostrato la propria affidabilità del rispetto degli impegni) a dir poco indeterminato.
Il comunicato
AEEGSI
Fatturazione dei conguagli per partite pregresse
Comunicato del 06 ottobre 2014
A seguito di alcune segnalazioni degli utenti in materia, si è appreso che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, - avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia - evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr.
Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.
Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che l'articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che "la bolletta riporta i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva".
Al fine di evitare comunicazioni fuorvianti all'utenza, nonché di fornire a quest'ultima indicazioni rilevanti ai fini di una eventuale contestazione o impugnazione delle richieste di pagamento, si rammenta e precisa che, ai sensi della vigente regolazione, è fatto obbligo ai gestori interessati di:
- indicare espressamente in
bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari
precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia
nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di
consumo da applicare all'utenza[1] - e ne ha esplicitato le
tempistiche di riscossione[2], nonché il riferimento alconsumo a cui l'importo unitario viene
applicato;
- nel caso in cui siano già state emesse bollette
con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità, comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo
idoneo - l'esatto riferimento, rettificando l'erronea dicitura precedente
e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti.
Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT[3].
Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95.