Luciano Granieri, per conto del blog Aut.
A dire il vero che un assessore
risponda a domande e chiarisca dubbi ai
cittadini in merito alle attività amministrative dovrebbe essere doveroso. Ma
siccome la necessità di assolvere a questo compito non è molto radicata presso altri amministratori
riteniamo il nostro ringraziamento opportuno. Vorremmo ribadire, che tale sollecitazione nei riguardi della Giunta dovrebbe arrivare dai consiglieri d'opposizione. Ma considerata la latitanza degli oppositori, ci assumiamo noi il compito di chiedere chiarimenti.
In relazione al merito delle risposte ricevute, dal momento che la
materia non è delle più agevoli, ne stiamo valutando la loro appropriatezza. Ad
una prima analisi, non viene chiarito il dubbio se l’accertamento
dei residui attivi e passivi nel 2013 sia stato effettuato cosi come dichiarato dal
sindaco Ottaviani . Pur tuttavia è necessario e doveroso rispondere a nostra
volta ad una precisa questione che l’assessore ci pone in risposta alla domanda
n.10 nella parte relativa alle modalità di scioglimento del consiglio comunale L'assessore chi chiede:
"In merito, infine, allo “scioglimento” del Consiglio Comunale, non può
che invitarsi gli estensori delle domande a leggere la normativa con la dovuta
perizia riscontrando come dal mancato riaccertamento dei residui attivi e
passivi discendano le sole conseguenze previste dall’art. 141, comma 2, primo
periodo del TUEL dove non si parla minimamente di scioglimento del Consiglio
Comunale, ma al contrario per quei Comuni che non l’avessero effettuato vi sarà
solo la presenza di un commissario ad acta nominato dal Ministero dell’Interno
che dovrà adempiere. Non solo le disposizioni legislative non si prestano a
soluzioni additive, così come formulate nella domanda, ma prestano anche il
fianco ad una logica aberrante che sarebbe insita nei contenuti della domanda
da parte degli estensori. La richiesta che viene formalizzata è,
pertanto, la seguente: Spieghi l’estensore della domanda come sia possibile
giuridicamente che un atto di competenza della Giunta Comunale possa portare in
caso di inadempimento allo scioglimento del Consiglio Comunale il quale non
approva ma riceve esclusivamente comunicazione di quanto effettuato dall’organo
esecutivo? " –
Per spiegare quanto
ci viene richiesto è necessario rifarsi in primis all’art.3 comma 8 del D.Lsg.
118/2011 il quale spiega come nel
caso di mancata deliberazione da parte della giunta
(SI PARLA QUINDI DI UN ATTO DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA ) in relazione al
riaccertamento dei residui al 1°Gennaio 2015 si applica la procedura di cui
alla norma che l'assessore ci invita a leggere con la dovuta perizia. Seguendo il suo
consiglio ci siamo resi conto che l’art.141 comma 2 primo periodo del TUEL, prevede lo scioglimento del consiglio
Comunale. Per maggiore chiarezza riportiamo i due articoli di legge:
l’art.3
comma 8 del D.Lsg. 118/2011
L’operazione
di riaccertamento di cui al comma 7 (adeguamento dei residui attivi e passivi ndr)
è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento
straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di
cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione
del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo
schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al
Consiglio. In caso di mancata
deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015,
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si
applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Comma 2, primo periodo, dell’articolo
141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella ipotesi di cui
alla lettera c);del comma 1, (quando non
sia approvato nei termini il bilancio ndr ) trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato
senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio
per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla
Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la
sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data
comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
E' fuori di ogni dubbio che la delibera di giunta 195 del 30 aprile 2015 indichi come il riaccertamento dei residui attivi e passivi sia stato parziale. Cioè effettuato solo per il settore lavori pubblici e non per gli altri settori ricorre quindi il caso di infrazione descritto nell'art. 3 comma 8 del D.Lgs 118/2011 che potrebbe portare allo scioglimento del consiglio.
Di seguito riportiamo le risposte dell'assessore rilasciate ad Alessandro Redirossi de l'inchiestaquotidiano.it.
FROSINONE - Un documento per rispondere nero su bianco alle domande che arrivano da una lettera rivolta ai consiglieri comunali dalla Rete Politica Frosinone, composta da Oltre l'Occidente, Blog Aut, Confederazione Cobas Frosinone, Comitato di Loitta Frosinone, Giovani Socialisti, Osservatorio Peppino Impastato Frosinone. È la strada scelta dall’assessore al Bilancio Riccardo Mastrangeli, che in cinque pagine ha tentato di dare una risposta ai dubbi sollevati sul Bilancio di previsione 2015 e sugli atti collegati, finiti sotto attacco in estate anche attraverso un dossier anonimo. Domande che saranno oggetto di un dibattito pubblico organizzato da Rete Politica oggi alle 17 presso i locali di Largo Paleario 7 nel capoluogo.
Dall'assessore riceviamo e pubblichiamo (in neretto le domande in corsivo le risposte)
"Ringrazio per le domande poste.Mi auguro che le risposte siano sufficientemente chiare, non avendo voluto approfittare dello spazio per non appesantire il dialogo su una materia che è oggettivamente complessa.Cordialità.Riccardo Mastrangeli. Assessore al Bilancio e Finanze della Città di Frosinone.
1 - L’importo di 2.822.122,58 indicato nella delibera 195 del 30 aprile 2015, risultante dai residui dei lavori pubblici, può costituire un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO così come definito dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014?
In merito alle caratteristiche del FPV esso rappresenta una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcuni funzioni nell'ambito della nuova contabilità armonizzata, ossia:
a) garantisce la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
b) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti diFINANZIAMENTO e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
c) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;
d) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
e) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione deiFINANZIAMENTI e l'effettivo impiego di tali risorse;
f) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascun unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).
Nei lavori pubblici in generale rispondere a una specifica indicazione del principio della contabilità armonizzata, a mente della quale "a copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di un obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento".
Al momento dell'attivazione, infatti, l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantisce l'accantonamento delle risorse necessarie per la "copertura" degli stati di avanzamento lavori che diventeranno esigibili successivamente, rispettando altresì quanto disposto dal nuovo articolo 200 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014), secondo cui "per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più eserciziFINANZIARI, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento , anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche".
In merito ai contenuti del FPV di parte capitale, qui di seguito la risposta fornita alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, circa il mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte delle strutture tecniche.
“… il riaccertamento dei residui attivi e passivi del Settore Lavori Pubblici avrebbe dovuto seguire i crono programmi delle singole opere pubbliche ed in particolare per quelle che sono finanziate dalla Regione Lazio sulla base dei progetti esecutivi. In merito a tale situazione non può non rilevarsi, anche a fronte delle missive inviate dal Settore Gestione Risorse al Settore Lavori Pubblici, circa la necessità di avviare specifico contenzioso con la Regione Lazio a fronte delle consistenti partite creditorie (oltre 12/15 Milioni di Euro, di cui circa 6 Milioni corrisposte quale anticipazioni da parte del Comune di Frosinone) tali da rendere assolutamente inattendibili eventuali crono programmi costruiti all’epoca delle singole opere pubbliche. A tal riguardo il Dirigente, in attesa di una puntuale ricognizione dei crediti vantati in accordo con l’Avvocatura Comunale, ha previsto esclusivamente nell’anno 2015 le relative entrate confidando, a seguito di tale ricognizione, sugli incassi che saranno ottenuti a fronte di decreti ingiuntivi che dovrebbero essere attivati nell’anno. A tale posta oggetto di contenzioso, la quale rappresenta circa il 30% della massa dei residui attivi, si aggiunge quella relativa ai mutui contratti con la CDP che ha visto il Settore Lavori Pubblici procedere ad una riclassificazione di una molteplicità di opere pubbliche che dovranno essere riclassificate obbligatoriamente nell’anno 2015. Anche in questo caso, sulla base della stima dell’utilizzo di tali mutui il Dirigente ha previsto il completamento dell’opera pubblica nell’anno 2015. Le altre opere pubbliche che restano in sospeso, anche se consistenti in termini di residui attivi e passivi, sono estremamente datate (dal 1991 in poi) e dovrebbero essere chiuse stralciando sia i residui attivi e passivi. Tali operazioni sollecitate in diverse occasioni dal Settore Gestione Risorse richiedono la necessaria ricostruzione di una molteplicità di opere pubbliche che avrebbero dovuto essere concluse da tempo con una determina di chiusura essendo le citate opere completate”.
Precisato un tanto, è possibile rispondere alla prima domanda. La procedura prevista negli allegati obbligatori determinano in via automatica, attraverso modelli forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegati 5/1 e 5/2) la determinazione del FPV. In quanto tale lo stesso si presenta conforme alle disposizioni di cui al d.lgs.118/2011, così come modificato e integrato da D.Lgs.126/14.
2 - In base al D.Lgs. 118/2011 e al D.Lgs. 126/2014 si ottiene un FONDO PLURIENNALE VINCOLATO quando il riaccertamento dei residui attivi e passivi genera la reiscrizione in più eserciziFINANZIARI dei residui 2014 e precedenti. In quegli esercizi cioè a cui corrisponde l’effettivo periodo di riscossione del credito o pagamento del debito che i residui determinano . Come mai l’intera somma di 2.822.122,58 anziché essere riaccertata e divisa per gli esercizi di competenza è imputata interamente nel bilancio del 2015?
La risposta al presente quesito è contenuta già nella risposta precedente a cui si rinvia per la lettura.
3 - Sono consapevoli il Sindaco, la giunta, il consiglio, i dirigenti e i revisori che la somma di 2.822.122,58 collocata nel solo esercizio 2015 da luogo ad un’anticipazione di impieghi, in attesa dell’effettiva scadenza del titolo giuridico, tali da alterare gli equilibriFINANZIARI del 2015 ed il piano di riequilibrio a cui l’Ente ha avuto accesso nel 2013, con la conseguente immediata interruzione della suddetta procedura (ex art.243 bis D.Lgs 267/2000) per essere venuto meno il principio di veridicità del bilancio?
Tale posta è stata accantonata nel FPV e non resa disponibile fino a quanto non vi sarà adempimento da parte dei Dirigenti al corretto riaccertamento dei residui attivi e passivi in conto capitale. Nella relazione del Dirigente del Settore Finanze e in quello dei revisori dei conti, risulta chiaro i rilievi effettuati in merito a tale posta contabile, sui citati rilievi si rinvia alla documentazione di riferimento.
4 - Nella deliberazione GC 195 si legge che l’importo di 2.822.122,58 deriva dalla differenza fra un ammontare di residui attivi pari a 70.963.674,59 e un ammontare di residui passivi pari a 68.071.625, 01 si tratta dunque di un attivo di bilancio. Nei documenti 5/1 e 5/2 allegati alla delibera le voci si invertono, per cui i residui attivi ammontano a 68.071.625,01 e i passivi a 70.963.674,59, per cui la differenza di 2.822.122,58 è una voce passiva. La somma di 2.822.122,58 derivante dall’accertamento dei residui dei lavori pubblici costituisce un attivo o un passivo?
Trattasi di un errore materiale, opportunamente corretto dalla Giunta Comunale e comunicato al Consiglio Comunale. Nella parte narrativa si spiegano le motivazioni alla condizione della citata inversione.
5 - Nel documento A allegato alla delibere 195 del 30 aprile 2015 la giunta Ottaviani, nella valutazione delle entrate inerenti al periodo 2010-2014, ha definito un importo complessivo di crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09. Come mai nell’allegato non vengono qualificate tali voci e illustrate le ragioni per cui i crediti presentano caratteristiche di dubbia esigibilità?
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ha sostituito il Fondo Svalutazione Crediti riconvertendolo secondo i nuovi principi contabili che rendono indisponibili le somme per spese correnti secondo le percentuali matematiche del rapporto tra incassi in conto residui e consistenza dei residui attivi, suddivisi per i diversi titoli di bilancio. In merito alla possibilità di stralciare dai singoli titoli i crediti di cui si ritiene di incassare, tale situazione è identica a quella che era prevista per la costituzione del Fondo Svalutazione Crediti, la quale prevede che al fine di stralciare le poste nei residui sia necessaria una certificazione da parte del dirigente nella quale si indicano sotto la sua completa responsabilità che tali incassi siano certi. Pertanto, a differenza della prima operazione che è meramente disposta secondo i principi contabili della competenza finanziaria potenziata, la seconda rappresenta un’eccezione da giustificare in modo puntuale con certezza matematica dei relativi incassi. A tal fine nessun dirigente si è assunto tale responsabilità a fronte di una certezza matematica che non era possibile individuare.
6 - Nel 2013 Ottaviani ha avuto accesso alla procedura di riequilibrio finanziario del bilancio ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000. Per ottenere l’inserimento in questa particolare processo, il sindaco sostenne di aver provveduto alla determinazione dei residui attivi e passivi e alla determinazione degli importi che sarebbero stati riscossi. Come è possibile che dopo solo due anni dall’avvenuto accertamento si sia determinato un fondo crediti di dubbia esigibilità cosi elevato? (27.720.720,09)
In merito agli incassi in conto residui e sulla consistenza degli stessi non vi è alcun intervento della politica, trattandosi di poste contabili relative ad accertamenti, contenziosi, ruoli emessi e/o liste di carico, dove la diminuzione delle stesse si può riferire esclusivamente a poste fittizie inserite nei bilanci senza titoli giuridici sottostanti o a supporto. In merito alla eliminazione effettuata di alcune poste dell’attivo su accertamenti privi del contenuto giuridico, il Dirigente del Settore Finanze sta fornendo dettagli alla Sezione regionale di controllo., in quanto l’inesigibilità del credito, ovvero un eventuale accertamento di entrata fittizia fa maturare la responsabilità erariale al momento della sua dichiarazione di inesigibilità. A seguito del citato controllo puntuale richiesto dalla Sezione di controllo si avranno successivamente le relative conclusioni. A solo titolo di esempio di un potenziale danno erariale che sarà certificato, essendo stato rilevato nell’anno 2014, da parte del Dirigente del Settore Urbanistica, l’inconsistenza di oneri concessori pari a complessivi 3 MEuro, inseriti negli anni 2010 e 2011. Trattasi di importi mai incassati dove, tuttavia, circa il 75% (importo oggetto di puntuale verifica, del cui importo finale sarà data puntuale informativa) era stato destinato alle spese correnti regolarmente pagate (anzi alle quali si aggiungono gli importi dei debiti fuori bilancio certificati nel piano di riequilibrio). In questo caso non può non evidenziarsi una duplice illegittimità commessa, la prima, anche se all’epoca ammessa dalla legge, era quella di finanziare spese correnti non ripetitive con entrate in conto capitale, la seconda che sono state effettuate spese ripetitive in assenza dei relativi incassi. Sul punto si precisa che una volta dichiarata l’insussistenza del credito, decorrono i termini per i potenziali danni erariali eventualmente procurati all’ente. In altri termini se ciò non fosse avvenuto, il Comune avrebbe potuto rientrare già a partire dall’anno 2016 dal piano di riequilibrio, avendo con tali risorse assorbito completamente il disavanzo accumulato e pagato i debiti fuori bilancio. Tale operazione ha, pertanto, creato tale ultimo ulteriore danno per i cittadini frusinati.
7 - La Corte dei Conti nella deliberazione n.4 del 17 febbraio 2015 evidenzia come gli Enti che hanno avuto accesso ad un piano di riequilibrio finanziario avrebbero dovuto adottare sin dall’avvio del programma le linee guida per il corretto riaccertamento straordinario di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo Crediti di Dubbi esigibilità. A seguito del rispetto di questo principio la Corte dei Conti determina che per questi Enti, in attuazione della delibera n.4/2015 è ammissibile esclusivamente un disavanzo minimo, meramente tecnico, derivante da situazioni residuali. Un disavanzo di 27.720.720,09 può definirsi residuale o meramente tecnico?
Vi è un errore di fondo nel ragionamento effettuato, in quanto risulta necessario leggere attentamente la deliberazione della Sezione delle Autonomie richiamata. Non solo vi è pieno rispetto delle disposizioni in essa contenute, ma è facilmente verificabile come con vi sia nessun importo dovuto ad un disavanzo creato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Al contrario in merito alla costituzione del primo accantonamento al Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, lo stesso non essendo previsto nel piano di riequilibrio è stato necessariamente ed obbligatoriamente determinato sulla base di nuovi principi contabili in aderenza ed in coerenza con le linee guida della nomofilachia contabile. In merito all’importo determinato del FCDE che a prima vista sembrerebbe eccessivo si rileva come il Comune di Rieti (ma ciò è valido per tutti i più di 8.000 Comuni in Italia) che per grandezza e similitudine con il Comune di Frosinone (in procedura di riequilibrio finanziario) ha determinato il primo accantonamento per un valore di circa 50 MEuro. In ogni caso se le stime sulla consistenza del citato FCDE fossero state minime non si comprende come il legislatore ne prevedesse la ripartizione in 30 anni del primo accantonamento e solo il 36% in fase del primo bilancio di previsione.
In merito al possibile riallineamento su tale posta al piano di riequilibrio finanziario, il quale ha generato un impatto annuo di circa 900.000 quale ripartizione trentennale, e di circa 1,6 MEuro nel bilancio di competenza, va rilevato come il Dirigente del Settore Finanze anticipandone l’impatto abbia stanziato nel piano di riequilibrio la somma di 2,6 MEuro, valore questo che corrisponde alla somma di 0,9 + 1,6 MEuro, senza necessità di riformulare il piano di riequilibrio. Tale questione è stata posta con specifica relazione alla Corte dei conti che ha richiesto all’Ente in modo specifico se fosse necessaria la riformulazione del piano di riequilibrio, così come precisato nella ridetta deliberazione della nomofilachia contabile. Sugli esiti sarà data opportuna informativa al Consiglio Comunale.
8 - La presenza di un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09, così come indicato nella delibera 195 del 30 aprile 2015, a seguito di quanto prescritto dall’ ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000 inerenti le procedure di riaccertamento dei residui per accedere al piano di riequilibrio finanziario, può porre seri dubbi sul fatto che le procedure di accesso al suddetto piano siano state rispettate?
La risposta a questo quesito è contenuta in quello precedente a cui si rinvia per chiarire la bontà della costruzione del piano di riequilibrio pluriennale, tra i pochi tra tutti i piani presentati che abbia tenuto conto in via anticipata dell’effetto del passaggio alla contabilità armonizzata. Sui risultati della verifica in atto da parte della Corte dei conti, sarà cura del Sindaco notiziare il Consiglio Comunale.
9 - A seguito delle problematiche sollevate nelle precedenti domande è appropriato definire la delibera GC 195 del 30 aprile 2015 “nulla” per la mancanza dei requisiti di sostanza minimi previsti dalle norme che definiscono il quadro legislativo?
Proprio sulla base delle risposte precedenti, la deliberazione citata assume valore giuridico pieno ed efficace, del suo controllo sarà la Sezione regionale della Corte dei conti, a stabilire la bontà delle operazioni poste in essere, fermo restando le criticità già rilevate in sede di riaccertamento sia dal Dirigente del Settore Finanze che dall’Organo di revisione contabile.
10 - A seguito di quanto espresso nella delibera GC 195 del 30 aprile 2015, in cui viene definito come fondo pluriennale vincolato di 2.822.122,58 ciò che in realtà è una semplice voce di bilancio del 2015, per altro non qualificabile come voce passiva o attiva, a seguito del fatto che nella stessa delibera viene composto un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 27.720.720,09 importo ingiustificato per un’Ente che ha avuto accesso nel 2013 al piano di riequilibrio finanziario, è ipotizzabile l’interruzione immediata di tale piano e lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’ex art.141 D.Lgs. 267 del 2000 Tuel nel combinato disposto con l’art.3 comma 8 del D.Lsg. 118/2011 per violazione del patto di stabilità, nullità ed inesistenza della deliberazione di Consiglio Comunale 195/2015, mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014?
In merito alla risposta al quesito si rinvia a quanto precisato in modo puntuale nelle risposte precedenti, non sembra a tal riguardo necessario entrare in questione di diritto su fatti inesistenti e privi di supporto sostanziale oltre che giuridico. Se poi qualcuno è in grado di dire come il primo accantonamento al FCDE e/o il FPV possano rientrare nel patto di stabilità dell’anno 2014 avremmo la possibilità di innovare le disposizioni legislative al momento ferme alla consistenza del FCDE inserito nel bilancio di competenza, dove a fronte di tale inserimento il legislatore ha previsto anche un dimezzamento degli stessi obiettivi del patto. Ma anche a voler verificare l’impatto del FCDE e del FPV, si chiedono agli istanti di chiarire come tale importi impattano sul patto di stabilità 2015 e quali notizie sono in possesso degli stessi al fine di avere già una valutazione prospettica del patto 2015, il quale sarà certificato nel mese di gennaio 2016.
In merito, infine, allo “scioglimento” del Consiglio Comunale, non può che invitarsi gli estensori delle domande a leggere la normativa con la dovuta perizia riscontrando come dal mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi discendano le sole conseguenze previste dall’art. 141, comma 2, primo periodo del TUEL dove non si parla minimamente di scioglimento del Consiglio Comunale, ma al contrario per quei Comuni che non l’avessero effettuato vi sarà solo la presenza di un commissario ad acta nominato dal Ministero dell’Interno che dovrà adempiere. Non solo le disposizioni legislative non si prestano a soluzioni additive, così come formulate nella domanda, ma prestano anche il fianco ad una logica aberrante che sarebbe insita nei contenuti della domanda da parte degli estensori.
La richiesta che viene formalizzata è, pertanto, la seguente:
Spieghi l’estensore della domanda come sia possibile giuridicamente che un atto di competenza della Giunta Comunale possa portare in caso di inadempimento allo scioglimento del Consiglio Comunale il quale non approva ma riceve esclusivamente comunicazione di quanto effettuato dall’organo esecutivo? "
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