Luciano Granieri
Ciò
che emerge chiaramente dalla
seguente trattazione è
che tutta l’impalcatura che sorregge il dispositivo elettorale è
una grossa presa in giro, è una truffa ordita, per altro, da
legislatori del tutto digiuni, consapevolmente o inconsapevolmente,
del dettato costituzionale. Anzi dietro questo vero e proprio
complotto c’è il desiderio di evitare che la libera espressione
dei cittadini possa sovvertire un sistema consolidato messo a guardia
degli interessi del capitale. Questo
si declinerà in modo diverso, a seconda di chi vincerà le elezioni,
ma nella sostanza eserciterà
le stesse prerogative
Analizziamo
punto per punto le fasi della truffa.
Iter
di approvazione della legge incostituzionale.
Il
Rosatellum è stato approvato con voti di fiducia dal governo
Gentiloni nel 2017. L’articolo 72 della Costituzione precisa
che le leggi in materia elettorale devono essere approvate per via
ordinaria, non sono quindi previste procedure d’urgenza come il
ricorso alla fiducia.
Il
sistema di raccolta firme e l’obbligo di presentazione del
certificato elettorale è incostituzionale oltre che illegittimo.
L’obbligo
di di presentare il certificato di iscrizione alle liste elettorali,
insieme con l'accettazione della candidatura è previsto dal dpr
n. 361/1957
al suo art. 20.
Ad oggi tale richiesta è illegittima perché il 2 settembre
del 1990 è entrata in vigore la legge
7 agosto 1990, n. 241.
in cui all’art.18
si
specifica che il
certificato di iscrizione alle liste elettorali, come tanti altri
documenti inerenti la pubblica amministrazione può essere sostituito
da una semplice autocertificazione.
Modifiche
all’art.18 della legge n.241 sono state apportate
dalle leggi 6
maggio 2015 n. 52
(Italikum), 3
novembre 2017 n. 165
(Rosatellum),
27
dicembre 2017 n. 205, e
da ultimo dalla legge
30 giugno 2022 n. 84 di
conversione del decreto-legge
4 maggio 2022 n. 41.
Tuttavia, questi interventi non hanno mai toccato le norme obsolete
dell'art.
20 del dpr, sull’obbligo della raccolta firme e la consegna del
certificato elettorale, ma sono servite per esentare le
formazioni presenti in Parlamento dalla raccolta firme, con criteri
di volta in volta diversi e valevoli solo per la prima elezioni
successive.
Tale
produzione legislativa di
parte ,
e a totale vantaggio di chi già occupa uno scranno parlamentare,
viola
il codice di buona condotta elettorale così
come definito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la
sentenza definitiva 24
marzo 2020 della Sez. IV nel Ricorso n. 25560/13, Cegolea contro
Romania.
L’ultima
modifica
sulla raccolta delle
firme viene introdotta nel già
citato
decreto legge n. 41 del 4 maggio 2022 recante il seguente titolo:
“disposizioni
urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative
e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da
tenersi nell'anno 2022, nonché' per l'applicazione di modalità
operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del
voto”. Norme
dunque relative ai referendum e alle elezioni amministrative.
Ma
l’art.
6 bis inserito
nello stesso
decreto è intitolato “Dispositivo
in materia di elezioni politiche” Che
c’entra considerato che a maggio le elezioni politiche non erano
minimamente in
cantiere?
Tale
dispositivo,recependo parzialmente le modifiche all’art. 18 della legge 241 si
articola nel
seguente modo: “Le
disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per
le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica successive alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una
delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della
Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle
circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato
in ragione proporzionale o abbiano concorso alla
determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo
conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore
all'1 per cento del totale”.
Come
detto
nel maggio del 2022 le
Camere non erano state sciolte e le elezioni politiche non erano alla
vista. Quindi
oltre a non sussistere la motivazione dell’urgenza, è improprio
inserire l’art. 6 in un decreto, che, fra l’altro, si occupa di
tematiche diverse.
Ma
soprattutto
non si
rispetta
l’art. 72 Cost. in
base alla quale, come
abbiamo visto,
le leggi sui sistemi elettorali devono essere sempre approvate con
procedimento ordinario.
Figli
e figliastri
L’art
6 bis, di cui sopra, è anche una cosiddetta
“legge-provvedimento”
visto che si
riferisce
alla
situazione precisa di alcune liste. Le leggi provvedimento sono
illegittime per irragionevolezza e disparità di trattamento (vedi la
recente sentenza cost. n. 186 del 2022). Inoltre,
sempre
per l’art.6,
Potere
al Popolo,
che alle scorse elezioni ha ottenuto voti validi superiori all’1%
concorrendo
“alla
determinazione della cifra elettorale di coalizione”
avrebbe dovuto essere esentata dalla raccolta delle firme così
come le formazioni con
esso coalizzate
(Rifondazione, ManifestA e DemA che costituiscono Unione Popolare).
Ciò
non è avvenuto, mentre altre liste autonome sono state ammesse. Questa disparità è stata giustificata con la discrezionalità del
legislatore e con riferimento alla giurisprudenza costituzionale
(Corte Costituzionale sentenza n. 48 del 2021, 394/2006, n. 84 del
1997, n. 83 del 1992 e n. 45 del 1967) di interpretazione dell’art.
51 Cost., per il quale le condizioni di eguaglianza del diritto di
candidarsi è subordinato “ai
requisiti stabiliti dalla legge”.
Tuttavia, la discrezionalità del legislatore non può sconfinare
nell’arbitrarietà e nell’irragionevolezza, ovvero nella
disparità di trattamento, con violazione dell’art.3 della
Costituzione
che, ricordo, recita: “
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
(quindi anche concorrere alle elezioni)
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua di religione, di opinioni politiche di condizioni
personali e sociali.
E
ancora, la legge esenta dalle firme : “….i
partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime
elezioni della CAMERA
DEI DEPUTATI o
alle ultime ELEZIONI
DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO”
E
il Senato
se lo sono scordato?
Il legislatore è
a
conoscenza che il nostro (per adesso in futuro chissà)è un sistema
paritario fra Camera e Senato? Il
Parlamento europeo vale più del Senato?
O è
un
provvedimento ad hoc per fare rientrare il gruppo di Calenda ed
affini?
Incostituzionalità
del
voto.
Se
un elettore vota per il candidato al collegio uninominale, ma non
intende accordare una preferenza ad una dei partiti presenti nel
listino proporzionale ad
esso collegato,
questo si estende ugualmente alla formazione che in percentuale
prende
più voti. Se a me sta simpatico un
candidato che si presenta nel maggioritario, per fatti miei
personali, ma non ho intenzione di votare per i partiti a lui
collegati nel proporzionale, perché comunque il mio voto espresso
nel
maggioritario deve incidere anche nel proporzionale? In
pratica io delego la
mia scelta
nel listino
plurinominale
ad altri elettori che con le loro preferenze determinano il partito
più votato nella coalizione. Il mio voto non sarà personale, perché
nel plurinominale sarà condizionato dagli altri elettori, non sarà
libero perché comunque andrà al partito più votato contro la mia
volontà, tutto ciò in palese violazione dell’art. 48 della
costituzione che afferma: “
Il
voto è personale, libero ed uguale….”
Va sottolineato che anche l’impossibilità, imposta dal sistema, di scegliere il
candidato che si ritiene più meritevole di fiducia, con l’unica
opzione di ratificare una candidatura calata
dai
partiti non rende il voto libero.
Cosa faro? (anche se la cosa potrebbe non interessare ad alcuno)
Mi repelle partecipare a questo esercizio plebiscitario mascherato da
democrazia. Mi verrebbe di andare a votare per Unione Popolare, per
affinità ideologiche e perché, almeno loro, hanno rifiutato il
gioco degli ammiccamenti e degli accorddicchi di bassa lega, con i capi bastone delle preferenze, pur di evirare le firme ed elemosinare uno scranno in
Parlamento. I militanti di Unione popolare, pur
di partecipare con il proprio programma senza essere tiranneggiati dalle ragioni del voto utile, si
sono messi a raccogliere le firme in agosto con la gente in ferie, e
sono riusciti a raggiungere l’obiettivo, dimostrando che forse una
via democratica, seppur piccola è ancora aperta. Ma anche in questo caso l’obbligo
di votare candidati in questa formazione nel mio collegio, che non ritengo consoni a rappresentarmi, senza
poterne sceglierne altri, mi
frena molto.
Probabilmente
praticherò l’astensionismo con le motivazioni del diniego fatte
annotare dal segretario del seggio nel verbale. A me non va di essere
preso in giro, soprattutto in relazione ad un esercizio alto quale
dovrebbe essere il momento elettorale. Momento
che, invece, una massa di burocrati, servi
della irreversibilità della dittatura del mercato, sta derubricando a passerella di personaggi improponibili, attenti
più all’eclatanza di annunci pubblicitari da propagandare sui
social, piuttosto
che a spiegare i propri programmi.
Ma del resto chi glielo fa fare?. Di
programmi per lo più irrealizzabili non frega nulla a nessuno,
neanche a loro.