Le rovine

"Le rovine non le temiamo. Erediteremo la terra. La borghesia dovrà farlo a pezzi il suo mondo, prima di uscire dalla scena della storia. Noi portiamo un mondo nuovo dentro di noi, e questo mondo, ogni momento che passa, cresce. Sta crescendo, proprio adesso che io sto parlando con te"

Buenaventura Durruti

venerdì 5 aprile 2013

Il nuovo Regolamento del Ministero dell’Ambiente sui CSS (Combustibili Solidi Secondari): garanzia dell’impunità per i trasgressori

Raggio Verde e Rete per la tutela della Valle del Sacco


Sulla G.U. n. 62 del 14.03.2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente che ha introdotto i Combustibili Solidi Secondari come la nuova fonte di energia termica e di energia elettrica “che concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Non è la prima volta, purtroppo, nel nostro paese, che si fa passare come uso di energia da fonti rinnovabili, fonti che nulla hanno di ecologico, anzi che hanno compromesso e danneggiato l’ambiente più dei combustibili fossili che vorrebbero sostituire.

Il caso dei Combustibili Solidi Secondari non fa eccezione.
Vi sono studi che evidenziano che le emissioni determinate dalla combustione dei CSS (che sono rifiuti urbani e speciali sottoposti ad un determinato trattamento regolato da norme UNI) da parte dei cementifici sono molto più pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute umana rispetto alle emissioni determinate dalla combustione del pet-coke.
In considerazione di ciò, ci si attenderebbe da un Ministero dell’Ambiente, in ossequio al principio di precauzione, l’introduzione di controlli specifici sia nella fase di produzione del CSS che nella fase di utilizzo del CSS.

Invece nulla di ciò. Secondo l’art. 8 del Regolamento, è il produttore del CSS e non un ente terzo ad emettere – senza contraddittorio – la dichiarazione di conformità del CSS prodotto agli standard richiesti. Già questo rappresenta un’anomalia.
Ma non è tutto.
Il produttore del CSS, sempre ai sensi dell’art.8 del Regolamento, deve conservare la dichiarazione di conformità per un anno ai fini di eventuali controlli, ma, si badi bene, il campione relativo alla dichiarazione di conformità, assolutamente necessario al fine di operare un controllo in ordine alla correttezza della dichiarazione di conformità emessa, deve essere conservato dal produttore solo per un mese !!!

Da quanto sopra pare evidente che la possibilità di incastrare chi dovesse rilasciare una dichiarazione di conformità non corretta o falsa è pressoché nulla.
 
Evidentemente il Ministero nutre un’immensa fiducia nel senso di responsabilità dei produttori, degli utilizzatori e degli enti di certificazione.
Peccato che tale fiducia sia mal riposta, considerato che nel nostro paese hanno luogo processi per fatti che hanno visto dirigenti di imprese far bruciare negli inceneritori rifiuti di ogni genere falsamente qualificati come CDR, beneficiando anche degli incentivi da fonti rinnovabili. Peccato inoltre che vi siano imprese, che da quanto risultante dalla cronaca non possono essere certamente definite come gestite in maniera responsabile da un punto di vista ecologico nonostante siano state dotate di certificazioni ambientali.
Ci si domanda allora se il Ministero dell’Ambiente operi in Italia o su Marte.

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