I lavoratori della Frosinone Multiservizi sono giunti oggi al 57° giorno di protesta in attesa che mercoledì 4 giugno la Commissione Consiliare del Comune di Frosinone rediga compiutamente un piano d’impresa da presentare prima alle parti sociali e poi alla Regione Lazio.
Nel frattempo però l’Amministrazione Comunale è impegnata nel districarsi nelle questioni di due bandi di gara riferentesi a due appalti già della Frosinone Multiservizi.
Ad agosto 2013 il Comune ha aperto una procedura per l’affidamento dei servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali. Tale procedura si è interrotta a causa di un ricorso amministrativo di un contendente che aveva fatto l’offerta migliore. All’esito delle operazioni di valutazione dell’offerta il contendente ricorrenti risultava aver presentato l’offerta migliore (16% ribasso d’asta); la commissione di gara tuttavia a causa della “elevata differenza tra i ribassi tra l’impresa prima in graduatoria e le successive” (e altre oscillavano tra il 4,5 e il 10% di ribasso) decideva di procedere a verifica dell’offerta “prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara”.
A gennaio con una ordinanza «il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato e della gara in contestazione».
A maggio la sentenza. «Le ricorrenti proponevano quindi il ricorso all’esame con cui denunciano che:
a) la decisione di sottoporre a verifica di anomalia la loro offerta è illegittima in quanto non basata su elementi specifici sintomatici di inaffidabilità come richiede l’articolo 86 d.l. 12 aprile 2006, n. 163 ma solo e semplicemente sullo scostamento del ribasso formulato rispetto a quello proposto dagli altri concorrenti; esse impugnano la relativa previsione della lex specialis ove dovesse interpretarsi nel senso di rendere la facoltà di verifica esercitabile oltre i limiti previsti dal citato articolo 86;
b) nella valutazione eseguita, illegittimamente la commissione non ha richiesto prima del contraddittorio la formulazione di “precisazioni” sui chiarimenti così omettendo una necessaria fase del procedimento ex articolo 88 d.lg. n. 163;
c) in ogni caso la valutazione operata è da un lato errata sia per quanto concerne la valutazione degli oneri di personale che le spese generali e dall’altro non supportata da un’idonea motivazione in punto di “complessiva inaffidabilità” dell’offerta».
Il TAR nel respingere i punti a) e b) sopra menzionati, accoglie il ricorso per il punto c) «In ordine alle spese generali, le ricorrenti evidenziano che in sede di giustificazioni esse avevano spiegato che il loro importo si giustificava in base alla circostanza che la cooperativa mandante dispone in provincia di Frosinone di sedi e uffici già allestiti e le cui spese, anche quelle relative a mezzi e automezzi, sono già ammortizzate e comunque ripartibili su più commesse in corso di esecuzione; queste argomentazioni non sono state considerate e la commissione ha basato la sua valutazione sul rilievo che l’ammontare di spese generali indicato fosse inattendibile in relazione ai costi da sostenere per la “disponibilità … di un ufficio con annesse attrezzature informatiche e relative utenze elettriche, termiche e telefoniche, di una autovettura per spostamenti tra i vari siti di lavoro, che potrebbero ragionevolmente effettuarsi ogni giorno e conseguenti costi di mantenimento e manutenzione, oltreché delle altre spese generali normalmente a carico delle imprese ….”.»
Questioni di natura amministrativa e contabile che dimostrano ancora una volta se ce ne fosse ancora bisogno la difficoltà di addivenire a situazioni migliorative del servizio e della tutela dei lavoratori con lo spacchettamento dei servizi dalla Frosinone Multiservizi a privati.
La vicenda si colora quindi di una serie di contraddizioni tutte derivanti dall’idea che esternalizzare sia meglio: il Comune pur riconoscendo risorse limitate per i servizi confeziona un appalto con la possibilità di un ribasso d’asta anche consistente. Quando un partecipante sposa la logica amministrativa e propone un ribasso consistente, l’Amministrazione non l’accetta e lo respinge per “un non corretto inquadramento del personale tra l’altro non corrispondente a quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto art. 5” e da “una quantificazione delle spese generali in misura tale da suscitare fondati dubbi circa la copertura dei costi derivanti dal puntuale assolvimento degli obblighi”. Cosa dedurne quindi? Che l’Amministrazione abbia valutato solo successivamente che il servizio non si potesse tenere con simili cifre che avrebbero inquadrato i lavoratori su posizioni salariali basse? O che il servizio sarebbe stato scadente? O le motivazioni sono state altre…?
In ogni caso se utilizzasse una società propria pubblica che fosse presente in più servizi, l’Amministrazione si avvantaggerebbe con una economia di scala riducendo proprio i costi di organizzazione oggetto del ricorso al TAR a vantaggio, guarda un po’, dei salari dei lavoratori.
Ed è proprio questo l’oggetto su cui si discuterà mercoledì sera: una società pubblica che migliora salari e servizi e li rende interdipendenti.
L’ente, però, morso dalla lancerta non ha paura della serpe. Esso non si arresta e propone un altro avviso di gara su un altro servizio sempre della Frosinone Multiservizi, Affidamento servizi di supporto alla gestione funzionale degli Impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo.
Il 6 giugno ’14 scade il termine delle proposte e il 10 si apriranno le buste. I lavoratori e le opposizioni hanno chiesto la sospensione dell’avviso di gara in attesa della Commissione che sta comunque cercando di fare una proposte di costituzione di una nuova società pubblica.
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