PROPOSTA
DI LEGGE
DI
INIZIATIVA POPOLARE
Più democrazia, più sovranità al cittadino.
Potenziamento
delle forme di sovranità del cittadino. Referendum, partecipazione, misurazione
della qualità dei servizi, trasparenza.
RELAZIONE
Onorevoli
parlamentari! - L'esercizio della sovranità popolare è un principio sancito dal
primo articolo della Costituzione il quale afferma solennemente che “La sovranità appartiene al popolo che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Una parte di tale sovranità si esercita anche attraverso gli
strumenti di democrazia diretta. La loro promozione a livello comunale,
provinciale, di città metropolitane e nazionale rappresenta la principale
modalità di estensione della sovranità del cittadino a partire dall’ambito
istituzionale a lui più prossimo. Affinché tali strumenti possano essere
realmente efficaci, è necessario che siano vincolanti nell’esito, che il
ricorso a forme di democrazia diretta non sia lasciato solo a organizzazioni
che dispongono di fondi consistenti e reti di amministratori autenticatori e
che si possano mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni
necessarie per poter decidere. La semplificazione e la digitalizzazione delle
procedure di sottoscrizione e vidimazione dei quesiti referendari, sia a
livello locale sia sul piano nazionale, sono indispensabili per rendere
effettivo il diritto del cittadino alla “seconda scheda” e a partecipare,
decidere e controllare tra un passaggio elettorale e l’altro. La trasparenza e la conoscenza dei dati e delle
informazioni dell’attività delle pubbliche amministrazioni, comprese le
misurazioni della qualità dei servizi erogati, rappresentano un prerequisito
per l’esercizio della democrazia, sia essa diretta che rappresentativa.
Le città acquisiscono sempre
più un ruolo decisivo nel governare le grandi sfide del nostro tempo, i servizi
pubblici essenziali, le migrazioni, la qualità dell’aria e dell’ambiente, il
cambiamento climatico, la povertà, il welfare locale, lo sviluppo
economico-finanziario, la mobilità e altre ancora. Un nuovo federalismo
municipale con un maggiore coinvolgimento del cittadino nell’esercizio della
sovranità può offrire un riferimento politico con cui potenziare la
democrazia e la fiducia nelle istituzioni repubblicane.
Nuovi ed effettivi strumenti di iniziativa popolare, di proposta, di
correzione delle politiche pubbliche, di valutazione e conoscenza dell’attività
delle amministrazioni pubbliche accrescono la sovranità del cittadino
assicurandogli mezzi per perseguire e raggiungere i fini.
I partiti e le oligarchie di
potere hanno spesso vissuto l’uso degli strumenti di democrazia diretta come un
elemento di rottura del loro ruolo di unica intermediazione politica tra
l’elettorato da conquistare e le istituzioni. Per questo motivo si è prodotto
negli anni un insieme di ostacoli al concreto funzionamento degli istituti di
democrazia diretta e la normativa si è dimostrata lacunosa. Spesso gli istituti
di democrazia diretta si sono rivelati inefficaci sul piano giuridico oppure, a
livello locale, del tutto assenti.
La misurazione della qualità
dei servizi ha l’obiettivo di migliorarla sia attraverso l’apprendimento da
eventuali lacune e disservizi emersi dalle rilevazioni che dai conseguenti
interventi risolutivi, accrescendo così il benessere e la qualità della vita
dei cittadini, l'attrattività delle città e lo sviluppo del Paese. La qualità
dei servizi percepita dai cittadini - customer satisfaction- e quella
effettiva, misurata scientificamente grazie a precisi indicatori, va
adeguatamente comunicata così da garantire al cittadino, a fronte del dovere di
pagare tributi e tariffe, il diritto a una adeguata qualità dei servizi,
diritto che l'ordinamento italiano configura prevedendo l'applicazione di
standard di qualità e di indennizzi nel caso di mancato rispetto di questi. Il
diritto alla conoscenza delle informazioni sulla qualità dei servizi è dunque
una pre-condizione per esercitare il diritto suddetto. La conoscenza dei
risultati delle misurazioni e dei monitoraggi permette inoltre di valutare
efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità dell’azione dell’Amministrazione
e delle società partecipate.
ILLUSTRAZIONE
La presente proposta di
legge è costituita da quattro articoli.
L’articolo 1 prevede l’obbligo per gli enti locali di
inserire nel proprio statuto referendum propositivi, abrogativi e confermativi,
così come la possibilità di confermare o meno un nuovo statuto o modifiche di
parti di questo mediante il ricorso al referendum confermativo. Le consultazioni referendarie non sono sottoposte ad
alcun quorum. L’articolo prevede l’introduzione di forme di democrazia
deliberativa e l’obbligo di attivare procedure, anche telematiche, per la
presentazione, ammissione e sottoscrizione di istanze, petizioni, proposte di
iniziative popolari e referendum, con il limite di un mese dalla presentazione
per il loro esame da parte dell’amministrazione. Un comitato di garanti dovrà
esaminare i quesiti referendari. L’articolo prevede inoltre l’intervento del
Prefetto qualora suddetto comitato non fosse nominato dal comune entro i
termini stabiliti. È poi introdotto l’obbligo di invio, a tutti i cittadini,
delle informazioni utili alla partecipazione a iniziative referendarie. Viene
sancito l’obbligo per i Comitati promotori di pubblicare i propri bilanci,
prevedendo al contempo agevolazioni fiscali per le donazioni a essi destinate.
L’articolo 1 prevede per l’ente locale l’obbligo di pubblicare i dati
economico-finanziari delle Società partecipate con cadenza trimestrale,
raffrontati con budget ed esercizio precedente. La cadenza trimestrale consente
di rilevare tempestivamente variazioni significative rispetto a quanto
programmato (budget) nell’ottica di garantire la funzione di controllo
del cittadino non solo a consuntivo ma anche nel corso dell’esercizio
societario. Nell’articolo si afferma il diritto di voto locale referendario per
tutti i cittadini dell’Unione Europea residenti e per gli extra-comunitari
residenti da almeno 3 anni. Viene eliminato il divieto di coincidenza dei voti
referendari con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Il Testo Unico degli Enti Locali prevede già “l’impiego di metodologie
dirette a misurare la soddisfazione degli utenti”, qualità percepita/soggettiva,
la presente proposta di legge estende l’obbligo anche alla misurazione della
qualità effettiva/oggettiva dei servizi erogati. L’articolo esplicita la
possibilità di agire con iniziativa referendaria anche su tariffe e tributi di
scopo locali garantendo le necessarie coperture, e sulle società partecipate.
L’articolo 2 prevede che, a tutti i livelli istituzionali,
nazionale, regionale, locale, dell’Unione Europea, le sottoscrizioni alle liste
elettorali e quelle per richiedere un referendum - eccetto l’ambito della UE -
o per una iniziativa legislativa popolare, possano essere raccolte in modalità
digitale. Prevede, al fine di rimuovere le discriminazioni oggi esistenti, la
sostituzione del meccanismo dell’autenticazione di firme da parte di un
pubblico ufficiale con quello della attestazione della loro regolarità da parte
di cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale,
indicati dai comitati promotori. È vietata
l’imposizione di tributi al comitato promotore. Si abolisce l’obbligo della
vidima dei moduli e di presentare i certificati elettorali dei firmatari.
Prevede agevolazioni fiscali per le donazioni ai Comitati promotori. Prevede un
preventivo giudizio di ammissibilità del quesito referendario da parte della
Corte costituzionale al raggiungimento di 50 mila firme. L’articolo 2 introduce
inoltre l’ammissione dei rappresentanti dei Comitati promotori alle operazioni
di conteggio e verifica delle firme presso la Corte di cassazione. Prevede
l’invio in forma cartacea o elettronica da parte del Ministero dell’Interno di
un libretto informativo contenente l’oggetto del referendum, nonché gli
argomenti del Comitato promotore e dei soggetti che si oppongono. Introduce
l’obbligo di accorpamento della data del voto referendario con quella di
eventuali scadenze elettorali. Si stabilisce che tutte le regioni debbano
consentire lo svolgimento di referendum, e delle altre forme di esercizio della
sovranità popolare, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.
La normativa relativa alla fase della sottoscrizione delle liste elettorali di
candidati, a ogni livello istituzionale, viene modificata prevedendo due fasi
distinte. La prima, relativa al deposito delle sole liste prima dell’inizio
della fase di sottoscrizione, la seconda, relativa alla presentazione delle
liste stesse corredate delle firme. Si evita così che i cittadini sottoscrivano
liste “in bianco” e che i nomi dei candidati vengano individuati all’ultimo
minuto. Anche per la sottoscrizione delle liste elettorali di candidati è
previsto il diritto all’uso di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione digitale e telematica. In merito al voto degli italiani
all’estero, la proposta riduce gli spazi del voto per corrispondenza e i
conseguenti problemi verificatisi con un voto che non sempre è stato
“personale, libero e segreto”.
L’articolo 3 prevede l’obbligo di pubblicare lo stato di
consistenza del patrimonio immobiliare in modalità georeferenziata e un portale
denominato "Qualità dei servizi” suddiviso per singoli servizi erogati
comprendente misurazioni di qualità, monitoraggi economico-finanziari e
informazioni sugli interventi previsti e attuati. Il portale deve presentare
informazioni e misurazioni della qualità effettiva e percepita di tutti i
servizi erogati da un'amministrazione e dalle eventuali società controllate,
utili anche a rilevarne l’andamento nel tempo. Le informazioni dovranno essere
comunicate con forme adeguate, anche semplificate e sintetiche, dando conto ai
cittadini degli obiettivi, dell’attività e dei risultati dell’amministrazione.
L’articolo 4 prevede lo “Spazio della partecipazione”, ossia un
ambiente telematico multicanale delle pubbliche amministrazioni dedicato alle
istanze di accesso civico e alla raccolta e sottoscrizione di petizioni,
proposte di iniziativa popolare e referendum. E’ previsto inoltre che i siti
delle pubbliche amministrazioni debbano garantire una facile consultazione
delle proprie piattaforme telematiche e assicurare l’accesso ai dati a coloro
che necessitino di tecnologie informatiche assistive. L’articolo prevede infine
che i siti delle pubbliche amministrazioni debbano pubblicare il bilancio in
forma chiara e aggregata e schede descrittive dell’attività dell’organo
esecutivo degli enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono altresì
adottare l’Agenda pubblica degli incontri dei pubblici decisori e garantire
semplificazione e potenziamento dei sistemi di ricerca e di archivio.
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