Felice Besostri
Premetto che non voglio nemmeno
adombrare che la Presidente della Camera, Laura Boldrini, non abbia agito in
buona fede: sarebbe troppo inquietante pensare il contrario di una delle
quattro cariche di garanzia costituzionale: le Presidenze delle due Camere, la
Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale.
Resta il fatto che, venuta meno
la prassi di nominare alla Presidenza di una Camera parlamentari di lungo
corso, con pratica di presidenza come vice, ovvero di esponenti
dell’opposizione, la Presidente non può che prendere per oro colato i
suggerimenti degli uffici per i quali la prassi è Vangelo, fosse Talmud sarebbe
invece dialettica, tuttavia ci sono momenti in cui in relazione alla sensibilità
politica, istituzionale e soprattutto costituzionale della materia occorre verificare fino in fondo la prassi. Si
racconta come aneddoto che quando a Fanfani gli dissero che nella prassi
regolamentare non c’erano precedenti, nel senso da lui auspicato, rispose “ Se
non c’è un precedente lo si crea!”. In effetti l’unico precedente che
giustifica la Presidente è quello da Lei stesso creato ammettendo tre voti
di fiducia sull’Italicum nel 2015.
Tutti gli altri precedenti della
Camera non riguardano leggi elettorali nel loro complesso. Trattandosi di un
articolo della Costituzione, non modificato, come l’art. 72 Cost., poiché siamo
ancora, grazie al risultato referendario del 4 dicembre, un sistema bicamerale
paritario o perfetto, poteva richiamare il precedente del Senato nella domenica delle Palme, 8
marzo 1953. I suoi uffici non l’hanno fatto, credo, per tre ragioni la prima
che ogni Camera è gelosa della propria prassi, la seconda per non evocare
l’unico precedente a Costituzione invariata perché collegato ad una legge
conosciuta come “legge Truffa”, la terza e più importante, perché il
Presidente, della Seduta, Giuseppe Paratore fece mettere a verbale, fatto
inusitato, “Quindi questo non rappresenta un precedente.”
Quel precedente non
andava evocato soprattutto perché Paratore, non avendo gradito l’imposizione
del Presidente del Consiglio De Gasperi, non Gentiloni, si dimise il 24
marzo successivo, 16 giorni dopo, ma era
un uomo di 77 anni e non agli esordi di una carriera politica.
L’argomento che
l’art. 116 c. 4 non esclude le leggi elettorali prova troppo, cioè nulla perché
non esclude nemmeno le leggi in materia costituzionale. Cosa dobbiamo
aspettarci in futuro grazie a questa prassi regolamentare? Che un Parlamento
eletto con una legge incostituzionale ci propini una sua Costituzione approvata
a colpi di voti di fiducia? Infine invece che la Iotti del 1990 i suoi uffici
avrebbero dovuto darle copia del Lodo Iotti del 1980, in cui quando si chiede
la fiducia la procedura da normale diventa speciale.
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