Come al
solito aveva ragione quel democristiano di lungo corso, per il quale la
generale e diffusa convinzione che il Rosatellum
2.0 era su un binario morto faceva parte di una dezinformacija accuratamente
studiata a tavolino, per impedire una forte opposizione politica, giuridica e
intellettuale, che mobilitasse la pubblica opinione. Una legge immorale, come
la definisce il prof. Ainis, è incostituzionale, perché se le funzioni
pubbliche devono essere esercitate con “disciplina
e onore” (art. 54 Cost.) e i parlamentari devono agire nell’esclusivo
interesse della Nazione, che rappresentano “senza
vincolo di mandato”(art. 67 Cost.), chi è nominato -e non eletto- con una
legge immorale, non potrà agire come la Costituzione richiede.
Non si tratta di
un’ipotesi astratta, ma di un film già visto con questa legislatura. Un
Parlamento eletto con una legge incostituzionale come accertato definitivamente
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 ha prodotto in serie una
revisione costituzionale bocciata clamorosamente da un popolo italiano, uscito
per l’occasione dal suo letargo astensionista e una seconda legge
incostituzionale l’Italikum, colpito al cuore dalla sentenza n. 35/2017 della
Consulta, grazie ai ricorsi collettivi , promossi dagli avvocati
antitalikum, sostenuti in molti casi da parlamentari ora di Sinistra Italiana,
MDP , Civici e Innovatori e M5S.
Non soddisfatti, perché graziati da uno
scioglimento anticipato da un Presidente della Repubblica, che non aveva colto
l’invito implicito ad una legislatura breve con il richiamo espresso della
Corte Costituzionale agli articoli 61 e 77 Cost., che prorogavano i poteri
delle Camere per un periodo da 60 a 90 giorni, approveranno una terza legge
elettorale “immorale” e incostituzionale.
“ Perché
incostituzionale? -ha concluso con amarezza l’avv. Felice Besostri,
coordinatore degli avvocati antitalikum e del Coordinamento per la Democrazia
Costituzionale- perché con il voto congiunto il voto non è più libero e
personale in violazione dell’art. 48 Cost., con le pluricandidature in liste
proporzionali corte si eleggono i
candidati perdenti degli uninominali alla faccia delle condizioni di
eguaglianza per le cariche elettive prescritte dall’art. 51 Cost. ed infine con
l’obbligo di presentare candidature uninominali
dovunque non vi è liberta dei movimenti politici di concorrere alla determinazione della politica nazionale
contro l’art. 49 Cost.”
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